Art. 9.
Indennita' di impiego per il personale del
Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)
1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)
della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS,
che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel
settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal
1 gennaio 2009, un'indennita' mensile stabilita in relazione alla
qualifica e all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con
l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del
Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di
operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e'
corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai
giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 5
agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di alcune
indennita' spettanti alle forze di polizia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1978, n. 247:
«Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure
dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista
dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive
modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica
sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile,
all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di
pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti
di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di
lire 50 mila.
2. A decorrere dalla stessa data e fino al momento della
ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi
di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed
annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.
187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il
servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero
spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ,
e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu'
favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in
misura limitata al 50 per cento.».