Art. 9. 
 
 
             Indennita' di impiego per il personale del 
                Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) 
 
 
 
1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) 
della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS,
che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per  l'impiego  nel
settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal
1 gennaio 2009, un'indennita' mensile  stabilita  in  relazione  alla
qualifica e all'anzianita' di servizio nella  misura  indicata  nella
seguente tabella: 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
 
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con 
l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e  le  misure
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 
 
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del 
Nucleo centrale di sicurezza  non  in  possesso  della  qualifica  di
operatore NOCS,  addetto  ai  compiti  di  supporto  e  sanitari,  e'
corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai
giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  505,  recante  «Adeguamento  di   alcune
          indennita' spettanti alle  forze  di  polizia»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1978, n. 247: 
             «Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° aprile 1978, le  misure
          dell'indennita' mensile per servizio di istituto,  prevista
          dalla legge 23  dicembre  1970,  n.  1054  ,  e  successive
          modificazioni,  spettante   ai   funzionari   di   pubblica
          sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile,
          all'Arma dei carabinieri  ed  ai  Corpi  delle  guardie  di
          pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli  agenti
          di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie
          scelte e guardie del Corpo  forestale,  sono  aumentate  di
          lire 50 mila. 
             2. A decorrere dalla stessa data e fino al momento della
          ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi
          di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di  volo  ed
          annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 
          187 , sono  cumulabili  con  l'indennita'  mensile  per  il
          servizio di istituto  e  relativo  supplemento  giornaliero
          spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054  ,
          e successive modificazioni, delle quali indennita' la  piu'
          favorevole e' cumulabile in  misura  intera  e  l'altra  in
          misura limitata al 50 per cento.».