Art. 9. Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) 1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennita' mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle forze di polizia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1978, n. 247: «Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila. 2. A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.».