Art. 10. 
 
                      Indennita' di bilinguismo 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'  speciale  di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge  23
ottobre 1961, n. 1165, come  modificato  dal  decreto  legislativo  9
settembre 1997, n. 354,  al  personale  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in  uffici
collocati a  Trento  e  aventi  competenza  regionale,  rideterminata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure 
mensili lorde: 
 
 
_ 
    

---------------------------------------------------
Attestato di conoscenza della lingua         |euro
---------------------------------------------------
Attestato A                                  |17,20
---------------------------------------------------
Attestato B                                  |14,34
---------------------------------------------------
Attestato C                                  |11,49
---------------------------------------------------
Attestato D                                  |10,32
    
 
 
  2. A decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'  speciale  di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30  maggio  1988,  n.  287,  al
personale di cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  in  servizio
presso uffici  o  enti  ubicati  nella  regione  autonoma  a  statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' 
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: 
 
 
    

---------------------------------------------
                                       |euro
---------------------------------------------
Prima fascia                           |17,20
---------------------------------------------
Seconda fascia                         |14,34
---------------------------------------------
Terza fascia                           |11,49
---------------------------------------------
Quarta fascia                          |10,32
    
 
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi  1
e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle 
seguenti tabelle: 
 
 
    

--------------------------------------------------------
Attestato di conoscenza della lingua             |euro
--------------------------------------------------------
Attestato A                                      |227,91
--------------------------------------------------------
Attestato B                                      |189,94
--------------------------------------------------------
Attestato C                                      |151,97
--------------------------------------------------------
Attestato D                                      |136,85
    
 
 
    

--------------------------------------------------------
Indennita' speciale di seconda lingua             |euro
---------------------------------------------------------
Prima fascia                                      |227,91
---------------------------------------------------------
Seconda fascia                                    |189,94
---------------------------------------------------------
Terza fascia                                      |151,97
---------------------------------------------------------
Quarta fascia                                     |136,85
    
 
          Nota all'art. 10: 
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre
          1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai
          magistrati, ai  dipendenti  civili  dello  Stato,  compresi
          quelli delle Amministrazioni con ordinamento  autonomo,  ed
          agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati
          militarmente in  servizio  nella  provincia  di  Bolzano  o
          presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed  aventi  competenza
          regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
          1961, n. 284: 
             «Art. 1. - Ferme restando le disposizioni dello  statuto
          speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
          attuazione e delle leggi vigenti in materia  di  uso  della
          lingua italiana e della lingua tedesca  ed  in  materia  di
          ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti  civili  dello
          Stato,   compresi   quelli   delle   Amministrazioni    con
          ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
          e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
          alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente,  in
          servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti  in
          Trento e aventi competenza regionale, che abbiano  superato
          l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art.  2  della
          presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale  di
          seconda lingua, cumulabile con tutte le  altre  indennita',
          nelle seguenti misure: 
              a)  per  il  personale  delle  carriere  direttive,   i
          magistrati e gli ufficiali. L. 30.000; 
              b) per  il  personale  delle  carriere  di  concetto  e
          equiparate. L. 25.000; 
              c)  per  il  personale  delle  carriere  esecutive   ed
          equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000; 
              d)  per  il  personale  delle  carriere  ausiliarie  ed
          equiparate,  per  gli  operai  permanenti,   temporanei   e
          giornalieri, per i procaccia postali  e  per  il  rimanente
          personale militare. L. 18.000. 
             Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non  e'
          computabile agli effetti del trattamento  di  quiescenza  e
          non viene corrisposta durante i  periodi  di  destinazione,
          anche temporanea, in  sedi  od  uffici  diversi  da  quelli
          indicati nel primo comma del presente articolo.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 8,  commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 
          139,   recante   «Recepimento    del    provvedimento    di
          concertazione per  le  Forze  armate  relativo  al  biennio
          economico 2000-2001», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 2001, n. 93, supplemento ordinario: 
             «1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'
          speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi  dell'art.
          1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal
          decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al  personale
          di cui all'art. 1 comma 1, in servizio nella  provincia  di
          Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi  competenza
          regionale,  incrementata  dall'art.  1  del   decreto   del
          Ministro del tesoro  22  dicembre  1992,  e'  rideterminata
          nelle seguenti misure mensili lorde: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

             2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,   l'indennita'
          speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi  dell'art.
          3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
          maggio 1988, n. 287, al personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, in servizio presso uffici  o  enti  ubicati  nella
          regione  autonoma  a  statuto   speciale   Valle   d'Aosta,
          incrementata dall'art.  1  del  decreto  del  Ministro  del
          tesoro 22 dicembre 1992, e'  rideterminata  nelle  seguenti
          misure mensili lorde: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

             - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  maggio1988,  n.
          287, recante «Norme per la  corresponsione  dell'indennita'
          di bilinguismo  al  personale  dei  comparti  del  pubblico
          impiego in servizio presso  uffici  o  enti  ubicati  nella
          regione  autonoma  a  statuto  speciale   Valle   d'Aosta»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173: 
             «Art. 3 - 1. Ai dipendenti  indicati  nell'art.  1,  che
          abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della
          conoscenza  della   lingua   francese,   viene   attribuita
          l'indennita' speciale  di  seconda  lingua  cumulabile  con
          tutte le altre indennita'  nelle  seguenti  misure  mensili
          lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed  il
          4 settembre 1986: 
              1ª  fascia:  personale   inquadrato   al   7°   livello
          retributivo e superiori: L. 210.405; 
              2ª fascia: personale inquadrato  al  5°  e  6°  livello
          retributivo: L. 175.338; 
              3ª fascia: personale inquadrato  al  4°  e  3°  livello
          retributivo: L. 140.270; 
              4ª fascia: personale inquadrato  al  2°  e  1°  livello
          retributivo: L. 126.243. 
             A decorrere dal  5  settembre  1986  l'indennita'  viene
          corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: 
              1ª fascia: L. 241.965; 
              2ª fascia: L. 201.638; 
              3ª fascia: L. 161.310; 
              4ª fascia: L. 145.179. 
             2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente,  non
          e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
          non viene corrisposta durante i  periodi  di  destinazione,
          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  non  ubicati  nel
          territorio della regione Valle d'Aosta. 
             3. L'indennita' speciale di  bilinguismo  e'  rivalutata
          ogni due  anni  in  misura  proporzionale  alle  variazioni
          dell'indice del costo della vita verificatesi  nel  biennio
          precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo  le
          modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto  1980,
          n. 454.».