Art. 11.
Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o
marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei
limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di
missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per
responsabilita' amministrativo-contabile. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire,
quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad
organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un
pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite
massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione,
a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate
almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il
presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del
presente articolo.
8. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
9. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove
la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del
dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese
relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora
sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione
dalla sede di servizio.
10. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.
12. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione
continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1,
comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
14. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa
al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle
risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il
rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto
o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso
l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non
inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di
rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo
quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di
fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa
la concessione delle spese di viaggio.
15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di invio in missione non connessa con particolari attivita' di
servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
unita' di personale.
16. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
17. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture
militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico
dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio,
compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante
di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163. La presente disposizione non si applica al personale
frequentatore di corsi. In caso di impossibilita'
dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o
serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti
economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il
predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola,
rispondente ai normali standard alloggiativi.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
prevista dall'art. 6, comma 3, secondo quadriennio
normativo Forze armate e' rideterminata in 6,00 per ogni
ora.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
26 luglio 1978, n. 417, recante «Adeguamento del
trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 1978, n. 219:
«3. Il trattamento previsto dal primo comma del presente
articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione
continuativa nella medesima localita'.»
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgono piu' unita' di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu'
conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso
medio delle spese di pernottamento degli eventi fruitori,
ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per
gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli,
appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le
normative in vigore. Al predetto personale le spese per il
vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».