Art. 11. 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di  servizio
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e'  rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
  2. Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto  di  1ª  classe,  relativo  al  trasporto   ferroviario   o
marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo  o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso  di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino  alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento  in  misura  pari  alla  tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati  nella  stessa  sede.  Nei
limiti previsti  dalla  vigente  normativa,  qualora  nella  sede  di
missione  non  esistano  alberghi   convenzionati   l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta. 
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio,  dinanzi  ad  organi  della  Magistratura
ordinaria, militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti  a
consigli o commissioni di  disciplina  o  di  inchiesta,  compete  il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente  nel  caso  di  proscioglimento   o   di   assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere  rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso  o  anche   per   colpa   grave   nel   giudizio   per
responsabilita'   amministrativo-contabile.   Le   disposizioni   del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a  comparire,
quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi  ad
organi della Magistratura di Paesi stranieri. 
  5. La maggiorazione dell'indennita' oraria  di  missione,  prevista
dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora. 
  6. Al personale in  trasferta  che  dichiari  di  non  aver  potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa,  compete  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento  della  diaria  di
trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto  nella  misura  di  un
pasto dopo otto ore e di  due  pasti  dopo  dodici  ore,  nel  limite
massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione,
a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. 
  7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo  periodo,  per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si conclude la missione, a  condizione  che  siano  state  effettuate
almeno 5 ore di  servizio  fuori  sede,  purche'  quest'ultimo  pasto
ricada negli orari  destinati  alla  consumazione  dello  stesso.  Il
presente comma non si applica nei casi  previsti  dal  comma  14  del
presente articolo. 
  8. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al  personale  inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di  viaggio
e  pernottamento,  nel  limite  del  costo  medio   della   categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. 
  9. La localita' di abituale dimora o altra  localita'  puo'  essere
considerata la sede di partenza e  di  rientro  dalla  missione,  ove
richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove
la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora  del
dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle  spese
relative ai pasti consumati, nonche' la diaria  di  missione  qualora
sia richiesto, per esigenze di  servizio,  di  iniziare  la  missione
dalla sede di servizio. 
  10. Al personale comunque inviato in missione compete  altresi'  il
rimborso,  nell'ambito  delle  risorse  allo  scopo   assegnate   sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi  pubblici  o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione  alla  particolare
tipologia  di   servizio   nei   casi   preventivamente   individuati
dall'Amministrazione. 
  11. I visti di arrivo  e  di  partenza  del  personale  inviato  in
missione  sono  attestati  con  dichiarazione  dell'interessato   sul
certificato di viaggio. 
  12. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi  e
formativi,  il  limite  di  duecentoquaranta   giorni   di   missione
continuativa nella  medesima  localita',  previsto  dall'articolo  1,
comma 3, della legge 26  luglio  1978,  n.  417,  rimane  fissato  in
trecentosessantacinque giorni. 
  13. Al personale sottoposto, anche  su  propria  dichiarazione,  ad
accertamenti sanitari, per il quale sia  stato  redatto  il  previsto
modello di lesione traumatica ovvero che  abbia  riportato  ferite  o
lesioni in servizio per le  quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di  servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia. 
  14.  L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,  autorizza
preventivamente,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria  di  euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa
al trattamento  economico  di  missione  vigente,  nell'ambito  delle
risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.  Il
rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto
o alloggio a carico dell'amministrazione.  A  richiesta  e'  concesso
l'anticipo delle spese di viaggio e del  90  per  cento  della  somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione  per  periodi  non
inferiori alle 12  ore  continuative  e'  corrisposto,  a  titolo  di
rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.  Resta  fermo
quanto previsto in tema  di  esclusione  del  beneficio  in  caso  di
fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione  e  circa
la concessione delle spese di viaggio. 
  15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano  anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di invio in  missione  non  connessa  con  particolari  attivita'  di
servizio di carattere operativo e che  coinvolga  anche  una  singola
unita' di personale. 
  16. Al personale in trasferta  che  dichiari  di  non  aver  potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il  diritto  ai
sensi della vigente normativa,  compete  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento  della  diaria  di
trasferta. 
  17. Al personale inviato in missione ed  accasermato  in  strutture
militari o civili convenzionate,  con  vitto  ed  alloggio  a  carico
dell'amministrazione, oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante
di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2002,  n.
163.  La  presente  disposizione  non   si   applica   al   personale
frequentatore    di    corsi.    In    caso     di     impossibilita'
dell'amministrazione a fornire gratuitamente  il  pasto  meridiano  o
serale e' corrisposto il  rimborso  del  predetto  pasto  nei  limiti
economici  previsti  dalla  normativa  vigente.  Ove  possibile,   il
predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in  camera  singola,
rispondente ai normali standard alloggiativi. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
          prevista   dall'art.   6,   comma  3,  secondo  quadriennio
          normativo  Forze armate e' rideterminata in € 6,00 per ogni
          ora.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          26   luglio   1978,   n.   417,  recante  «Adeguamento  del
          trattamento  economico  di  missione e di trasferimento dei
          dipendenti  statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          agosto 1978, n. 219:
             «3. Il trattamento previsto dal primo comma del presente
          articolo   cessa  dopo  i  primi  240  giorni  di  missione
          continuativa nella medesima localita'.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
             «4.  In  caso  di  missioni di durata superiore a trenta
          giorni  connesse  con  particolari attivita' di servizio di
          carattere   operativo   che   coinvolgono  piu'  unita'  di
          personale,    l'Amministrazione   ove   lo   ritenga   piu'
          conveniente  e comunque con costi non superiori al rimborso
          medio  delle  spese di pernottamento degli eventi fruitori,
          ha  facolta'  di  locare,  con  oneri,  compresi quelli per
          gestione   e  consumi,  a  carico  dei  relativi  capitoli,
          appartamenti  ammobiliati da reperire sul libero mercato da
          concedere   al   personale   interessato   in  luogo  della
          sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
          missione  per  fruizione  di  alloggio  gratuito secondo le
          normative  in vigore. Al predetto personale le spese per il
          vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».