Art. 12.

               Trattamento economico di trasferimento

  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
  2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di  servizio,  ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  all'elevazione  proporzionale  dei  mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1,  comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto  alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1  per  le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5,  della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836, decorre dalla data di
comunicazione    formale   al   dipendente   del   provvedimento   di
trasferimento.
  9.  Il  personale  di  cui  all'articolo  1  del  presente  decreto
trasferito  d'ufficio  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di
servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio
privato  puo',  al  termine  del  primo  anno  di  percezione di tale
trattamento,  optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di
missione  in  misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Si riporta il testo degli articoli 19, comma 8, e 20,
          comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836:
             «8 -  Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica.»
             «5   - Le   indennita'   e   i   rimborsi   relativi  al
          trasferimento   della   famiglia,   del   mobilio  e  delle
          masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione
          di  famiglia  alla  data  del movimento e sempreche' questo
          risulti  avvenuto  entro  tre anni dalla data di decorrenza
          del provvedimento di trasferimento.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          29  marzo  2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di
          personale  delle  Forze  armate  e delle Forze di polizia»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77:
             «3.  Il  personale  che  non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  comma  1, per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma  si  applica  l'art. 48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».