Art. 13.
Compenso forfetario di guardia e d'impiego
1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di
caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano
comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico,
che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da
parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via
prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di
guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto
nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto
ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
n. 163:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). -
1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze
armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico
Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1
sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In
relazione alle predette risorse il periodo di fruizione
puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi
giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento
non richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato Maggiore della difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate
2000-2001 ed e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
«Art. 11 (Orario di lavoro). - 2. I servizi armati e
non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno
titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al
recupero della festivita' o della giornata non lavorativa
qualora effettuati nelle predette giornate.»