Art. 14. 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
  2. I servizi armati e non, effettuati oltre il  normale  orario  di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari alla durata del  servizio  prestato,  oltre  al  recupero
della festivita' o della giornata non lavorativa  qualora  effettuati
nelle predette giornate. 
  3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per  lavoro  straordinario  entro  i  limiti  massimi
previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono
essere  retribuite,  nell'ambito  degli  ordinari   stanziamenti   di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  sono  state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione  con
apposita circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze  di
servizio. Decorso il predetto termine del  31  dicembre  le  ore  non
recuperate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  limitatamente   alla   quota   spettante   a   ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta  di  riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. 
  4. Il personale inviato in servizio fuori sede  che  sia  impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia
del tempo necessario all'effettuazione  dell'incarico,  e'  esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si  intende  completato  anche  ai
fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale. 
  5. Per il personale inviato in missione,  qualora  il  servizio  si
protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre  ore,  il  dipendente  ha
diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore  a
12 ore. 
  6. I riposi  settimanali  non  fruiti  per  esigenze  connesse  con
l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro
in territorio nazionale nella misura  pari  alla  differenza  tra  il
beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai  sensi  della
normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 
  7.  Per  ragioni  di  servizio  l'Amministrazione  puo'   ricorrere
all'istituto della reperibilita' per esigenze di  almeno  dodici  ore
consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita'  per
un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese. 
  8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il  giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una  festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive. 
  9. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2002,  n.
163, a compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione  di  lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 
 
          Nota all'art. 14: 
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: 
             «8. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'Amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00  a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero.».