Art. 14.
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero
della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati
nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi
previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono
essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si
protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha
diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a
12 ore.
6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con
l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro
in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il
beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della
normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere
all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore
consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per
un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.».