Art. 15.
Licenze straordinarie e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze armate.
2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti
previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale
collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
5. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
6. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento
della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
7. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene
collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e
tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
8. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo'
superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.
9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio
della fruizione del congedo.
10. Il congedo per la formazione puo' essere differito con
provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non
puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di
pace.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1993, n. 303, S.O.:
««39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario".»».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, legge 28
luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il
riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 1999, n. 183, S.O.
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate-quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della
maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
n. 60:
«Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attivita' formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del
preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
di cui al presente art., ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.»