Art. 17.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1.  Oltre  a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151,  al  personale  delle  Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
   a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio,
a  richiesta  degli  interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
   b) esonero,  a  domanda,  per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  servizio  notturno  sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
   c)  esonero,  a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del   figlio,   per  la  madre  dal  servizio  notturno  o  da  turni
continuativi   articolati   sulle   24   ore,  o  per  le  situazioni
monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
   d) esonero,  a  domanda,  dal  servizio notturno per le situazioni
monoparentali,  ivi  compreso  il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
   e) divieto  di  inviare  in  missione  fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
   f) esonero,  a  domanda,  dal  turno notturno per i dipendenti che
abbiano  a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
   g) possibilita'  per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori  di  concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta',  di  frequentare  il  corso di formazione presso la scuola piu'
vicina  al  luogo  di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
   h) divieto  di  impiegare  la  madre  o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli  39 e 40 del decreto
legislativo  26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
 
          Nota all'art. 17:
             - Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, recante «Testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,S.O.:
             «Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  - 1. Il
          datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
          durante  il  primo anno di vita del bambino, due periodi di
          riposo,  anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
          uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
          a sei ore.
             2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata
          di  un'ora  ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
          effetti  della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
          comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
             3.  I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
             «Art.  40  (Riposi giornalieri del padre) - 1. I periodi
          di  riposo  di  cui  all'art. 39 sono riconosciuti al padre
          lavoratore:
              a)  nel  caso  in  cui  i  figli siano affidati al solo
          padre;
              b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
          non se ne avvalga;
              c)  nel  caso  in  cui  la  madre  non  sia lavoratrice
          dipendente;
              d)  in  caso  di  morte  o  di  grave  infermita' della
          madre.».
             - La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.