Art. 17.
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio,
a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni
continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni
monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,S.O.:
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata
di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 40 (Riposi giornalieri del padre) - 1. I periodi
di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.».
- La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.