Art. 18.
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso
di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite
e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale,
in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
recante «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305:
«Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del
personale che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o partecipare a
corsi di specializzazione post universitari o ad altri
corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo
straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato
almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la
richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
successivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255:
«Art. 13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi
richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede
di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.».