Art. 19.
Asili nido
1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro
53.515,00 annui.
3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e'
maggiorato di euro 288.000.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 18 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti,
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati
complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 0,8
milioni annui.»