Art. 20.
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di
fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la
somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al
termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1975, n. 136:
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con
modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119):
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
art., valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire
3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».