Art. 21.
Commissione paritetica e norme di garanzia
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale
di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti,
alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di
esame della questione controversa con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa
si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta
Commissione procede ad un esame della questione controversa,
predisponendo un parere non vincolante.
2. Presso il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di
cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed
inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti
dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti
dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli
Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della
Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la
Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al
lavoro dei volontari congedati e della leva.
3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche
singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato
Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio
Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata
devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per
il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli
adempimenti conseguenti.
4. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo,
permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio
Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della
Difesa, possono attivare la procedura di cui all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«Art. 18 (Uniforme applicazione delle disposizioni
negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire
uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del
citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi
generali provvedono a trasmettere reciprocamente e
tempestivamente le proprie disposizioni applicative,
emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora
ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della
trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».