Art. 21.

             Commissione paritetica e norme di garanzia

  1.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle materie regolate dal
presente  decreto  e  da  quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195, insorgano contrasti
interpretativi   di   rilevanza   generale  per  tutto  il  personale
interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale
di  Rappresentanza  puo'  essere  formulata, da ciascuna delle parti,
alla  Commissione  paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di
esame  della  questione  controversa  con  la  specifica  e  puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa
si  basa.  Nei  trenta  giorni successivi alla richiesta, la predetta
Commissione   procede   ad  un  esame  della  questione  controversa,
predisponendo un parere non vincolante.
  2.  Presso  il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di
cui  al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed
inoltre    composta,    in    pari    numero,    da    rappresentanti
dell'Amministrazione  e  da  rappresentanti  di  ciascuna sezione del
Consiglio    Centrale    di    Rappresentanza.   Per   rappresentanti
dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli
Stati  Maggiori  di  Forza  Armata,  il  Segretariato  Generale della
Difesa,  la  Direzione  Generale  per  il  personale  militare  e  la
Direzione  Generale  delle  pensioni  militari,  del  collocamento al
lavoro dei volontari congedati e della leva.
  3.  Le  richieste  di  esame  di  cui  al  comma  1, avanzate anche
singolarmente  dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato
Generale  della  Difesa,  dalle  Direzioni  Generali,  dal  Consiglio
Centrale  di  Rappresentanza  o dalle singole Sezioni di Forza armata
devono  essere  inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per
il   tramite   dello  Stato  Maggiore  della  Difesa,  che  cura  gli
adempimenti conseguenti.
  4.  Ove,  a  conclusione  dell'iter  di  cui  al presente articolo,
permangano  contrasti  interpretativi di rilevanza generale per tutto
il  personale  militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio
Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della
Difesa,  possono  attivare  la  procedura  di cui all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
 
          Nota all'art. 21:
             - Per  il  testo  dell'art. 2 del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «Art.   18  (Uniforme  applicazione  delle  disposizioni
          negoziali  e  di  concertazione). - 1. Al fine di garantire
          uniformita'   applicativa   alle  disposizioni  recate  dai
          decreti  del  Presidente della Repubblica di cui all'art. 2
          del   decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  in
          attuazione  di  quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del
          citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi
          generali   provvedono   a   trasmettere   reciprocamente  e
          tempestivamente   le   proprie   disposizioni  applicative,
          emanate  sulle  materie  oggetto  di  contrattazione  e  di
          concertazione.
             2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi generali, qualora
          ravvisino  l'esigenza  di  approfondimenti  a seguito della
          trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
          1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della Funzione
          Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
          Amministrazioni  che  partecipano  alle  procedure  di  cui
          all'art.  1  del  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n.
          195.».