Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilita',
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di
provvedimento. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
«Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e'
concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di
famiglia».
- Si riporta il testo dell'art. 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1980, n. 190, S.O.:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico).- Gli uffici che liquidano
gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al
perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi
comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in
possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui
presta servizio il personale interessato relative agli
elementi necessari per la determinazione del trattamento
stesso.».