Art. 5.

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Il  Fondo  per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali di cui
all'articolo  5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
settembre  2007, n. 171, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
  a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
  b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
  c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.
  2.  Gli  importi  di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  4.  L'articolo  5,  comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171, e' sostituita dalla
seguente:
  «c)  una  corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento
per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli
anni  successivi,  una  misura  che,  compatibilmente con l'attivita'
operativa/addestrativa  e  salvo  comprovate esigenze di impiego, non
puo'  essere  inferiore  al  20  per  cento, individuata con apposita
determinazione  del  Capo  di  Stato Maggiore della Difesa, dei fondi
previsti  dal  comma  9,  dell'articolo 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».
  5.  Nella  definizione  dei  criteri  di  ripartizione  delle somme
destinate  ai  fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara'
assicurato  il  ruolo  della  Rappresentanza  militare ai sensi della
normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
  6.  L'articolo  15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' sostituito dal seguente:
  «b)  ai  criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalita' di
attribuzione  delle  risorse  di  cui all'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «Art.    5   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali). -  1. Sono finalizzate al raggiungimento di
          qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
          miglioramenti  dell'efficienza dei servizi istituzionali di
          ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
          rispettive  quote di competenza definite con determinazione
          del  Capo  di  Stato  Maggiore  della  difesa,  le  risorse
          derivanti da:
              a)  i  risparmi  di  spesa e di gestione nelle misure e
          limiti  previsti  dall'art.  43,  comma  7,  della legge 27
          dicembre 1997, n. 449;
              b)  specifiche  disposizioni  normative  che  destinano
          risparmi  per  promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
          servizi;
              c)  una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20
          per  cento  per  il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
          per  il  2009,  individuata con apposita determinazione del
          Capo  di  Stato  Maggiore  della difesa, dei fondi previsti
          dall'art.  9,  comma  9,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
             2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
              a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
              b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008
          l'importo di euro 16.358.000,00.
             3.  Gli  importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
             4.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.
             5.  Le  risorse  indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
          per attribuire compensi finalizzati a:
              a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
              b)  incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
          di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
              c)   compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
             6.  Con  decreto  del Ministro della difesa, su proposta
          del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentiti gli organi
          di  vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi
          dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16
          marzo  1999, n. 255, alle rappresentanze militari centrali,
          sono  annualmente determinati i criteri per la destinazione
          e  l'utilizzazione  delle  risorse indicate ai commi 1 e 2,
          disponibili  al  31  dicembre  di  ciascun anno, nonche' le
          modalita'   applicative   concernenti   l'attribuzione  dei
          compensi previsti dal presente articolo.
             7.  Le  risorse  di  cui  ai  commi  1  e  2 non possono
          comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  13 giugno 2002, n. 163,
          recante  «Recepimento  dello schema di concertazione per le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
          al  biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178, S.O.:
             «9.  Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
          di  cui  ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
          di  cui  ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
          decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.».
             - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  16  marzo 1999, n. 255,
          recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
          le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001
          ed   al  biennio  economico  1998-1999»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, S.O.:
             «1. L'amministrazione informa preventivamente i COCER in
          ordine:
              a)   alle   emanate  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono  alle materie oggetto di concertazione ai sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
              b)  ai  criteri  e alle modalita' di individuazione dei
          destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di
          cui all'articolo 8 da parte dell'amministrazione.».