Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
4. L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' sostituita dalla
seguente:
«c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento
per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli
anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita'
operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non
puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi
previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».
5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme
destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara'
assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della
normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
6. L'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' sostituito dal seguente:
«b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalita' di
attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato Maggiore della difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20
per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009, individuata con apposita determinazione del
Capo di Stato Maggiore della difesa, dei fondi previsti
dall'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008
l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentiti gli organi
di vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 255, alle rappresentanze militari centrali,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione
e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei
compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
recante «Recepimento dello schema di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178, S.O.:
«9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001
ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, S.O.:
«1. L'amministrazione informa preventivamente i COCER in
ordine:
a) alle emanate disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri e alle modalita' di individuazione dei
destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di
cui all'articolo 8 da parte dell'amministrazione.».