Art. 7.
Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009,
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato
in euro 7,00.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 17 (Buono-pasto). - 1. L'amministrazione puo'
concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di
4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro
ente nella stessa sede sia impossibile assicurare,
direttamente o mediante appalti, il funzionamento della
mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia
impiegato in servizi di istituto che comportino
specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel
caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per
consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi
temporali concessi.
2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti
degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di
bilancio.».