Art. 8.
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal
Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di
euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a
27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati
nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
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Misure annue | | |
dell'assegno | | |
funzionale a | | |
decorrere dal 1°| 17 anni di | 27 anni di | 32 anni di
dicembre 2008 | servizio | servizio | servizio
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Gradi | euro | euro | euro
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1° Caporal | | |
Maggiore | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | |
scelto | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | |
Capo | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | |
Capo scelto | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 1.800,20 | 3.018,20 | 3.470,98
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | |
Maggiore | 1.800,20 | 3.018,20 | 3.470,98
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | |
Maggiore Capo | 1.800,20 | 3.018,20 | 3.470,98
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Ordinario | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo| 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03
---------------------------------------------------------------------
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre
2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi
annui lordi di cui alla tabella seguente:
=====================================================================
Misure annue | | |
dell'assegno | | |
funzionale a | | |
decorrere dal 1°| 17 anni di | 27 anni di | 32 anni di
dicembre 2008 | servizio | servizio | servizio
---------------------------------------------------------------------
Gradi | euro | euro | euro
=====================================================================
Sottotenente e | | |
Tenente | 2.153,50 | 3.231,70 | 3.716,51
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 2.770,90 | 5.144,10 | 5.915,67
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 3.122,70 | 5.144,10 | 5.915,67
---------------------------------------------------------------------
Tenente | | |
Colonnello | 3.122,70 | 5.144,10 | 5.915,67
---------------------------------------------------------------------
4. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
«Art. 5 (Assegno funzionale). - 4. Per l'attribuzione
degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli
anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio
precedente alla data di maturazione della prevista
anzianita', per gli anni in cui il personale abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a
"nella media".».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo
per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo
al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
«Art. 3 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31
dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli
diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i
requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente, al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
Parte di provvedimento in formato grafico