Art. 9.
Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego
operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per
cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1
allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai
Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello
spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello
Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5,
della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti
dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG),
l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge
23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e
Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di
«acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio
presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini
paracadutisti, compete un'indennita' supplementare mensile nella
misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le
indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento.
7. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente compete,
con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e
Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma
non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di
effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui
all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata:
«Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da
sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura
mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora
piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione
anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari
al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla
tabella 1 allegata al presente decreto».
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui
alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono
stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto.
10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, cosi' come
modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato:
«Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e
del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente
determinati i contingenti massimi del personale destinatario della
misura sopra prevista.».
11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita'
previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono
rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente
decreto.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare
destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive
integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo
stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di
impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi
mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.
13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato
servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle
relative indennita', compete, all'atto del passaggio ad altra
condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennita' di
impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente,
un'indennita' supplementare pari a un ventesimo dell'indennita'
operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo
prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo
di venti anni.
14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei
60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si
applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di
servizio.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, 4, 9,
comma 1, 10, comma 4, e 17, comma 8, della legge 23 marzo
1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
marzo 1983, n. 85, nonche' dell'allegata tabella IV, e' il
seguente:
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di
campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.».
«Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita'
di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate
nella nota b) dell'annessa tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
sommergibili.
Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
al personale imbarcato su navi di superficie o su
sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel
quadro del naviglio militare, a partire dalla data di
inizio delle prove di moto.».
«Art. 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco,
per unita' anfibie e per incursori subacquei). - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina
dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o
anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva
partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una
indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per
cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in
relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella.».
«Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in
allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione,
purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative,
l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura
mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.».
«Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai
precedenti articoli, fermo comunque il diritto
all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al
personale in licenza straordinaria, al personale assente
dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita'
quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e,
salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo
del trattamento economico di missione con percezione della
relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le
scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche'
presso le universita' o all'estero.».
«Tabella IV:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota:
Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono
aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei
primi quattro sessenni di servizio militare comunque
prestato, anche se trattasi di servizio prestato
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita'
mensile di impiego operativo di cui all'articolo 5, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo
al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al
biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.:
«2. Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio
presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna,
impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
nazionali ed internazionali indicati con apposita
determinazione dal Capo di Stato Maggiore della difesa, e'
attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma
1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata
dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e'
cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza
operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta
legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della
Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi
del personale destinatario della misura sopra prevista.».
- La tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n.
734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli
operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 1975, n. 128, e' la seguente:
«Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] Le attivita' svolte dagli operatorisubacquei
dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale
dal quale dovrannorisultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo
dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la
categoria dell'operatore subacqueo, della guida,
dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi
per la documentazione contabile dell'indennita' da
corrispondere agli aventi diritto.
[2] La corresponsione dell'indennita' deve essere
effettuata mensilmente.
[3] La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la
massima raggiunta nel corso dell'immersione.
[4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di
immersione:
a) nelle immersioni non in saturazione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti
deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni
inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.
Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo
della singola immersione, ma sul totale delle immersioni
eseguite in una giornata.
b) Nelle immersioni in saturazione:
i tempi di permanenza per ogni fascia di profondita'
vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali
frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di
profondita' successiva.
Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di
profonditainteressata vanno arrotondate all'ora.
[5] L'indennita' va maggiorata del 25 per cento per
immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
subacquee.
[6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le
riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita'
cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di
abilitazioni subacquee, 50 per cento;
b) immersioni del personale brevettato per
addestramento o durante corsi di perfezionamento e
specializzazione, 50 per cento;
c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra, 20 per cento.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 bis, del
decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, recante «Misure
urgenti per la concessione di miglioramenti economici al
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni
dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale
ad essi collegato ed equiparato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 1987, n. 217, e convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 14
novembre 1987, n. 468 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1987,
n. 268):
«2-bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale
militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui
al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n.
475 , con esclusione del personale in servizio militare
obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile
prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile
1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del
25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le
altre indennita' previste dal presente decreto e dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78.».