IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  5  giugno  2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia  e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali  e  livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo
ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione, a norma
dell'articolo  2  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Visto  l'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio  2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale
utilizzo  delle  risorse  umane  e  strumentali  disponibili e ad una
maggiore  efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma
4,  che,  in  attuazione  del  predetto  piano  e  in  relazione agli
interventi  e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione
di  uno  o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita  intesa  in  sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento  della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  con  il  quale  sono  stati  fissati criteri e parametri per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia
scolastica;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24
luglio  1998,  n.  331,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11  novembre  1998, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica e sulla formazione delle classi;
  Vista  la  sentenza  n.  13  del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004
della  Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
  Visto   il   piano   programmatico   di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  6  agosto  2008,  n.  133,  predisposto  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze,   per   i   rapporti  con  le  regioni  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Criteri  e  parametri  relativi  al dimensionamento delle istituzioni
                              autonome


  1.   Alla   definizione   dei   criteri  e  dei  parametri  per  il
dimensionamento  della  rete scolastica e per la riorganizzazione dei
punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto,
avente    natura   regolamentare,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di
Conferenza  unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei
punti  di  erogazione  del servizio, con particolare riferimento alla
riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti
ai  sensi  dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data
15  marzo  1997,  n.  176,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio
1998,  n.  331,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  1998,  n.  233,  rilevati  per  l'anno
scolastico  2008/2009,  deve  conseguire  una  economia  di spesa non
inferiore  a  85  ml  di  euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che
andra'  condivisa  con  le  regioni  e le autonomie locali attraverso
l'intesa di cui al comma 1.
  3.  Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma   1,   continua   ad  applicarsi  la  disciplina  vigente,  con
particolare  riferimento  ai  criteri  ed  ai  parametri previsti dai
citati  decreti  del  Ministro  della  pubblica istruzione in data 15
marzo  1997,  n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:
             -   Si   riporta   il   testo   dell'articolo   64,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria:
             «Art.  64  (Disposizioni  in  materia  di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Ai fini di una migliore qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale  del personale docente, a decorrere dall'anno
          scolastico  2009/2010,  sono  adottati  interventi e misure
          volti   ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto  il
          rapporto   alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro
          l'anno  scolastico  2011/2012,  per un accostamento di tale
          rapporto  ai  relativi standard europei tenendo anche conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
             2.  Si  procede,  altresi', alla revisione dei criteri e
          dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
          ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
          2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
          consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
          per  l'anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
          considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
          un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
          restando  quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             3.  Per  la  realizzazione  delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  Parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
             4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
          o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto ed in modo da
          assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
          al  comma  3,  in  relazione  agli  interventi  annuali ivi
          previsti,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
          23   agosto   1988,   n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
              a)  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
              b)  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
              c)   revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
              d)  rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
          della   scuola   primaria   ivi   compresa   la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
              e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del   personale   docente   ed   ATA,  finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi;
              f)  ridefinizione  dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
              f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione     e     articolazione    dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
              f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.
             4-bis.  Ai  fini  di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale  di  cui  al comma 4, nell'ambito del secondo
          ciclo   di  istruzione  e  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
          di  ottimizzare  le  risorse  disponibili,  all'articolo 1,
          comma  622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
          da  «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
          e  specifici»  sino a «Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo di
          istruzione  si  assolve  anche nei percorsi di istruzione e
          formazione  professionale  di  cui  al Capo III del decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
          messa  a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
          percorsi    sperimentali   di   istruzione   e   formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
             4-ter.   Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso  le  universita'  sono sospese per l'anno accademico
          2008-2009  e fino al completamento degli adempimenti di cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4.
             5.    I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  compresi  i dirigenti
          scolastici,  coinvolti nel processo di razionalizzazione di
          cui  al  presente  articolo,  ne  assicurano  la compiuta e
          puntuale  realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento degli
          obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato  sulla base
          delle  vigenti  disposizioni  anche  contrattuali, comporta
          l'applicazione  delle  misure connesse alla responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa.
             6.  Fermo  restando  il  disposto di cui all'articolo 2,
          commi  411  e  412,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244,
          dall'attuazione  dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del presente
          articolo,  devono  derivare  per  il  bilancio  dello Stato
          economie  lorde  di  spesa,  non inferiori a 456 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
          2010,  a  2.538  milioni  di euro per l'anno 2011 e a 3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
             6-bis.  I  piani  di ridimensionamento delle istituzioni
          scolastiche,  rientranti  nelle  competenze delle regioni e
          degli  enti  locali, devono essere in ogni caso ultimati in
          tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
          di  razionalizzazione  della  rete  scolastica previsti dal
          presente  comma,  gia'  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
          Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
          di  cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
          n.  131,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
          rapporti  con  le  regioni,  diffida  le regioni e gli enti
          locali  inadempienti  ad  adottare,  entro quindici giorni,
          tutti  gli  atti amministrativi, organizzativi e gestionali
          idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli obiettivi di
          ridimensionamento  della  rete scolastica. Ove le regioni e
          gli  enti  locali  competenti  non  adempiano alla predetta
          diffida,   il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentito  il  Ministro per i rapporti con le regioni, nomina
          un  commissario  ad  acta. Gli eventuali oneri derivanti da
          tale  nomina  sono  a  carico  delle  regioni  e degli enti
          locali.
             7.   Ferme   restando  le  competenze  istituzionali  di
          controllo  e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e' costituito, contestualmente
          all'avvio  dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
          a  carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
          tecnico-finanziaria    composto   da   rappresentanti   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di  monitorare  il processo attuativo delle disposizioni di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando  eventuali  scostamenti per le occorrenti misure
          correttive.  Ai  componenti  del  Comitato non spetta alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
             8.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio  di  cui al comma 6, si applica la
          procedura  prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al
          comma  6  e'  destinata,  nella misura del 30 per cento, ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative  dirette  alla  valorizzazione  ed allo sviluppo
          professionale  della  carriera del personale della Scuola a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti   per   ciascun  anno  scolastico.  Gli  importi
          corrispondenti  alle  indicate  economie  di  spesa vengono
          iscritti  in  bilancio in un apposito Fondo istituito nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca,  a decorrere dall'anno
          successivo    a    quello    dell'effettiva   realizzazione
          dell'economia  di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili in
          gestione  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica  dell'effettivo  ed  integrale conseguimento delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.».

          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 33 e 117 della
          Costituzione:
             «Art.  33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento.
             La  Repubblica  detta le norme generali sulla istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
             Enti  e  privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
             La  legge,  nel  fissare  i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
             E'  prescritto  un  esame  di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
             Le   istituzioni   di   alta   cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
             …Omissis…».
             «Art.  117. - La potesta' egislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
          2008,  n.  169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          istruzione e universita'.»:
             «Art.  4  (Insegnante unico nella scuola primaria). - 1.
          Nell'ambito  degli  obiettivi  di  razionalizzazione di cui
          all'articolo  64  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo
          articolo  64  e'  ulteriormente previsto che le istituzioni
          scolastiche  della  scuola  primaria  costituiscono  classi
          affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
          ventiquattro  ore  settimanali.  Nei  regolamenti  si tiene
          comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle
          famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
             2.  Con  apposita  sequenza  contrattuale e' definito il
          trattamento  economico  dovuto  all'insegnante  unico della
          scuola  primaria,  per  le  ore  di insegnamento aggiuntive
          rispetto  all'orario dell'obbligo di insegnamento stabilito
          dalle vigenti disposizioni contrattuali.
             2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
          presente   articolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca,  ferme  restando  le
          attribuzioni  del comitato di cui all'articolo 64, comma 7,
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede
          alla    verifica   degli   specifici   effetti   finanziari
          determinati  dall'applicazione  del  comma  1, del presente
          articolo,  a  decorrere  dal  1°  settembre 2009. A seguito
          della  predetta  verifica,  per  le  finalita'  di cui alla
          sequenza  contrattuale  prevista  dal  comma 2 del presente
          articolo,  si  provvede,  per l'anno 2009, ove occorra e in
          via   transitoria,   a   valere  sulle  risorse  del  fondo
          d'istituto  delle  istituzioni  scolastiche, da reintegrare
          con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del
          comma  9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti
          all'applicazione  del  comma  1,  resi  disponibili  per le
          finalita'  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, e in
          ogni  caso  senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza
          pubblica.
             2-ter.  La  disciplina  prevista  dal  presente articolo
          entra  in  vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010,
          relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.».
             - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
          in  materia  di  istruzione,  relative  alle scuole di ogni
          ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
             - Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente
          «Delega  al Governo per la definizione delle norme generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia  di  istruzione  e formazione professionale» e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
          77.
             -  Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59, recante «Definizione delle norme generali relative alla
          scuola  dell'infanzia  e  al primo ciclo dell'istruzione, a
          norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n.
          51, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25 del decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali
          e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
          ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, a
          norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
             «Art.   25  (Insegnamento  dell'inglese,  della  seconda
          lingua  comunitaria  e  della  tecnologia). - 1. Al fine di
          raccordare   le  competenze  nella  lingua  inglese,  nella
          seconda  lingua  comunitaria  e nella tecnologia, in uscita
          dal  primo  ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei
          percorsi liceali:
              a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, cosi'
          come  previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59  e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i
          livelli  di  apprendimento in uscita dalla scuola primaria,
          dalla  scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio,
          dal  secondo  biennio  e  dal  quinto  anno  dei  licei, e'
          evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto legislativo
          n. 59 del 2004;
              b)  l'orario  annuale  obbligatorio di cui all'articolo
          10,  comma  1  del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59,  e'  incrementato  di  66  ore, di cui 33 ore destinate
          all'insegnamento  della  lingua  inglese e 33 ore destinate
          all'insegnamento    della   tecnologia;   conseguentemente,
          l'orario   annuale   rimesso  alla  scelta  facoltativa  ed
          opzionale  degli  studenti,  di cui al comma 2 del predetto
          articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore;
              c)  le  indicazioni  nazionali  relative agli obiettivi
          specifici  di  apprendimento  per  l'inglese  nella  scuola
          primaria  e  quelle  relative  agli  obiettivi specifici di
          apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua
          comunitaria   nella   scuola  secondaria  di  primo  grado,
          contenute  rispettivamente  negli allegati B e C al decreto
          legislativo  19  febbraio  2004,  n. 59, sono sostituite da
          quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.
             2.  Al  fine  di offrire agli studenti l'opportunita' di
          conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese
          analogo  a  quello  della lingua italiana e' data facolta',
          nella  scuola  secondaria di primo grado, alle famiglie che
          ne  facciano  richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento
          della  predetta  lingua,  anche  il monte ore dedicato alla
          seconda  lingua  comunitaria.  Tale scelta e' effettuata al
          primo  anno  della  scuola  secondaria  di primo grado e si
          intende   confermata   per   l'intero  corso  della  scuola
          secondaria  di  primo  grado  ed  anche  per i percorsi del
          secondo  ciclo  di  istruzione  e  formazione. I livelli di
          apprendimento  in  uscita  dalla scuola secondaria di primo
          grado  e  dai  percorsi dei licei sono determinati, per gli
          studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo
          l'allegato D-bis al presente decreto.
             3.  Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui
          al  comma  2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda
          lingua   comunitaria   nell'ambito   delle   attivita'   ed
          insegnamenti facoltativi.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 1, comma 622 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (Legge finanziaria 2007):
             «622.  L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17   ottobre  2005,  n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si  assolve  anche  nei percorsi di istruzione e formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
          delle   disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi
          sperimentali  di  istruzione  e formazione professionale di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi  statuti  e  alle  relative norme di attuazione,
          nonche'  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.».
             -  Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito
          con  modificazioni  dalla  legge  25  ottobre 2007, n. 176,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  assicurare l'ordinato
          avvio  dell'anno  scolastico  2007-2008  ed  in  materia di
          concorsi  per ricercatori universitari» e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250.
             -  Per  il  testo dell'articolo 64, del decreto-legge 25
          giugno  2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria», vedere le note al titolo.
             - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8
          marzo  1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia
          delle  istituzioni  scolastiche»  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  10  agosto  1999,  n. 186, supplemento
          ordinario.
             -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro della pubblica
          istruzione  22  agosto  2007,  n. 139, recante «Regolamento
          recante  norme  in  materia  di adempimento dell'obbligo di
          istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 622, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
             -  Il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 31
          luglio   2007,   recante   «Indicazioni   per   la   scuola
          dell'infanzia  e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni
          per  il  curricolo.»  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 1° ottobre 2007, n. 228, supplemento ordinario n.
          198.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  della  legge  28  marzo  2003, n. 53,
          concernente  «Delega  al  Governo  per la definizione delle
          norme  generali  sull'istruzione  e  dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  in  materia  di istruzione e formazione
          professionale», si veda nelle note alle premesse.
             - Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
          n.  59,  recante «Definizione delle norme generali relative
          alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
          a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.»,
          vedere le note alle premesse.
             -  Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n. 226,
          recante   «Norme   generali   e  livelli  essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di  istruzione  e formazione, a norma dell'articolo 2 della
          legge  28  marzo  2003,  n.  53.» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  novembre  2005, n. 257, supplemento
          ordinario».
             -  Per  il  testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
          147,  convertito  con  modificazioni dalla legge 25 ottobre
          2007,  n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
          l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  2007-2008  ed  in
          materia  di  concorsi per ricercatori universitari» si veda
          nelle note alle premesse.
             -  Per  il testo del decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  31  luglio  2007,  recante  «Indicazioni per la
          scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione.
          Indicazioni  per  il  curricolo»,  si  veda nelle note alle
          premesse.
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».