Art. 10.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare
la liquidita' delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali
e' reso piu' rigoroso e riorganizzato come segue:
a) contrasto agli abusi:
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo'
essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il
credito emerge.";
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "In
deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata.";
b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; "e'
anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed";
c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: "88"
e' sostituito dal seguente: "74" e le parole: "a lire 50 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "a euro 25.000";
d) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
"Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.";
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal
seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo.";
b) al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al
rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le
parole: "indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o
compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte
le seguenti: "o della compensazione";
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n.
3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: "Tali compensazioni possono essere
effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di
cui al comma 2.";
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui
al comma precedente che intendono effettuare la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro
annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.";
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi
superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere
l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente
alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali e'
esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del
codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al
precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita
segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori
provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a)
del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della
missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"
sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.";
b) incremento delle compensazioni fiscali:
1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.".