Art. 11.
Analisi e studi economico-sociali
1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo
coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base
unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi
vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema
statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della
normativa sulla protezione dei dati personali.