Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il
beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi
titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita'
economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente,
quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita'
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici
derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,
all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine
del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo'
comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.".
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in
cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca
cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione,
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura
pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese
di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di
rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest'ultima.".
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.