Art. 3.
Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008
ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di
standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei
limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita'
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas
naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio
decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.
L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e'
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base
del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale,
adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di
cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in
via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.