Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono
nominati uno o piu' Commissari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata
con le stesse modalita' di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonche'
cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni
pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio' comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.