Art. 5.
Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per
cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16
novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a
decorrere dal periodo di imposta 2010.
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al
comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee
all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta
successivo all'acquisto.