Art. 7.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
"3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati
nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni
eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.";
b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le
parole "e di cui al comma 3-bis".
2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi
prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto periodo
d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione,
l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella
misura massima.