Art. 8.
Sistema "export banca"
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti
autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti
s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n.
269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.