Art. 9. 
 
 
     Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 
 
 
  1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa  alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita  con  il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e' disposto quanto segue: 
   a) per il futuro: 
    1.  le  pubbliche  amministrazioni  incluse   nell'elenco   ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adottano entro  il  31  dicembre  2009,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri,  le  opportune  misure  organizzative  per
garantire  il   tempestivo   pagamento   delle   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture  ed  appalti.  Le  misure  adottate  sono
pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; 
    2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al  fine  di  evitare
ritardi nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di  spesa
ha l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti  di
bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la   violazione
dell'obbligo comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. 
Qualora lo stanziamento di bilancio, per  ragioni  sopravvenute,  non
consenta di far fronte  all'obbligo  contrattuale,  l'amministrazione
adotta  le   opportune   iniziative,   anche   di   tipo   contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la  formazione  di  debiti
pregressi. Le disposizioni del presente punto non si  applicano  alle
aziende  sanitarie,  ospedaliere,  ospedaliere   universitarie,   ivi
compresi i  policlinici  universitari,  agli  IRCCS  pubblici,  anche
trasformati in fondazioni; 
    3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed  evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle  relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo  9,  comma
1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 e'  effettuata  anche  dalle
altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome  per  le  quali  la
presente   disposizione   costituisce   principio   fondamentale   di
coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi  sono
illustrati in appositi rapporti redatti  in  conformita'  con  quanto
stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9; 
    4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del  bilancio  e  le  ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni di cui  alla  presente  lettera,  secondo  procedure  da
definire con apposito decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli organi interni  di  revisione  e  di  controllo  provvedono  agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4  sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle  relazioni
rispettivamente previste nell'articolo 1,  commi  166  e  170,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
   b) per il passato: 
    1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei  Ministeri
alla data del 31  dicembre  2008,  iscritti  nel  conto  dei  residui
passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed  in  essere  alla
data di pubblicazione del  presente  decreto,  per  somministrazioni,
forniture ed appalti, e'  accertato,  all'esito  di  una  rilevazione
straordinaria,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili  nei  limiti  delle
risorse a tal  fine  stanziate  con  la  legge  di  assestamento  del
bilancio dello Stato.