Art. 9.
Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e' disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza
nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono
pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione
dell'obbligo comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle
aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi
compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 e' effettuata anche dalle
altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la
presente disposizione costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto
stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da
definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del
servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per il passato:
1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui
passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla
data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni,
forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione
straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle
risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato.