La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  entro  la  scadenza  del
termine di recepimento fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.  Per  le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il  Governo  e'  delegato  ad
adottare i decreti legislativi di attuazione  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge.  Per  le  direttive
elencate negli allegati A  e  B  che  non  prevedono  un  termine  di
recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e  del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle   direttive   comprese   nell'elenco   di   cui
all'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei  deputati  e  al  Senato
della Repubblica perche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in  mancanza  del  parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare  di  cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4  e  8
scadano nei trenta giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
previsti ai commi  1  o  5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono
prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge  5
agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.  Su  di  essi  e'
richiesto anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari. Il Governo,  ove  non  intenda  conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza  di  garantire
il rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari  elementi
integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che  devono  essere
espressi entro venti giorni. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' adottare, con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
  6. I decreti legislativi,  relativi  alle  direttive  di  cui  agli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117,  quinto  comma,
della Costituzione, nelle materie  di  competenza  legislativa  delle
regioni e delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della  legge  4
febbraio 2005, n. 11. 
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza  del
termine previsto, trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato
della Repubblica una relazione che da' conto  dei  motivi  addotti  a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee  ogni
sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e  il  Senato  della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da  parte  delle
regioni e delle province autonome nelle materie di  loro  competenza,
secondo modalita' di individuazione  delle  stesse  da  definire  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e  B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali  modificazioni  i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.  Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione,  i  decreti  sono  emanati
anche in mancanza di nuovo parere. 
 
          Avvertenza: 
 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
             - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri». 
             «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
             2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
             3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma  2,  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: 
             «2.  I  disegni  di  legge,  gli   schemi   di   decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino conseguenze finanziarie devono essere  corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione    economica    sulla
          quantificazione delle  entrate  e  degli  oneri  recati  da
          ciascuna disposizione, nonche'  delle  relative  coperture,
          con la specificazione, per  la  spesa  corrente  e  per  le
          minori entrate, degli  oneri  annuali  fino  alla  completa
          attuazione delle norme e, per le spese in  conto  capitale,
          della modulazione relativa agli anni compresi nel  bilancio
          pluriennale e  dell'onere  complessivo  in  relazione  agli
          obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati  i
          dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le  loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma,  della
          Costituzione: 
             «4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori  spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione: 
             «5. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
          4 febbraio 2005, n.  11,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari». 
             «8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione, gli atti  normativi  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale  caso,  gli  atti  normativi   statali   adottati   si
          applicano, per le regioni  e  le  province  autonome  nelle
          quali non sia ancora in  vigore  la  propria  normativa  di
          attuazione,  a  decorrere  dalla   scadenza   del   termine
          stabilito  per  l'attuazione  della  rispettiva   normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione  e  provincia   autonoma   e   recano   l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute. I predetti atti  normativi  sono  sottoposti  al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».