Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio della massima semplificazione
dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio
delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero
le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie
di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le
sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme
derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i
provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni
competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si
procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto
delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento,
sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che
riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche
degli stessi atti normativi.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.»:
«Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o
accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di
studio o di salute del condannato, puo' disporre che la
pena venga eseguita in giorni diversi della settimana
ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo'
essere inferiore a sei giorni ne' superiore a
quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato
di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato,
valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi
nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di
lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio
della durata massima della pena della permanenza
domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata
interamente scontata la pena della permanenza
domiciliare.».
- Per l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, si
veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari.»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».