Art. 2. 
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 
 
  1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui ai  capi  II  e  IV,  ed  in  aggiunta  a  quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi generali: 
    a)  le  amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative, secondo il principio  della  massima  semplificazione
dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e  di  esercizio
delle funzioni e dei servizi; 
    b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa  da  attuare,  sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse,  fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero
le materie oggetto di delegificazione; 
    c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti,  ove
necessario per assicurare l'osservanza delle  disposizioni  contenute
nei decreti legislativi,  sono  previste  sanzioni  amministrative  e
penali per le infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
sanzioni penali, nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono  previste,  in  via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano  o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.  In  tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto  per
le infrazioni che espongono  a  pericolo  o  danneggiano  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  recano  un  danno  di  particolare  gravita'.  Nelle
predette ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda,  possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.  274,  e  la
relativa competenza del giudice di pace. La  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o  espongano  a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro  entita',
tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di  specifiche
qualita' personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
per  violazioni  omogenee  e  di  pari  offensivita'  rispetto   alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.  Nelle  materie
di  cui  all'articolo  117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le
sanzioni amministrative sono  determinate  dalle  regioni.  Le  somme
derivanti dalle  sanzioni  di  nuova  istituzione,  stabilite  con  i
provvedimenti adottati  in  attuazione  della  presente  legge,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con  decreti  del
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   alle   amministrazioni
competenti all'irrogazione delle stesse; 
    d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti  le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli  limiti
occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
direttive stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
delle minori entrate eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi  gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a  carico  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183; 
    e)  all'attuazione  di  direttive   che   modificano   precedenti
direttive gia'  attuate  con  legge  o  con  decreto  legislativo  si
procede, se la modificazione non comporta ampliamento  della  materia
regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o  al
decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
    f) nella predisposizione dei decreti legislativi si  tiene  conto
delle eventuali modificazioni delle  direttive  comunitarie  comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
    g)  quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le  competenze  di
piu' amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi  individuano,
attraverso le piu' opportune forme di  coordinamento,  rispettando  i
principi di sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza  e  leale
collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli  altri  enti
territoriali,  le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'   dei
processi decisionali, la trasparenza,  la  celerita',  l'efficacia  e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara  individuazione
dei soggetti responsabili; 
    h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di  recepimento,
sono attuate con  un  unico  decreto  legislativo  le  direttive  che
riguardano le stesse materie  o  che  comunque  comportano  modifiche
degli stessi atti normativi. 
 
          Note all'art. 2: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53   del   decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante:  «Disposizioni
          sulla competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a  norma
          dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.»: 
             «Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare).  -  1.  La
          pena della permanenza  domiciliare  comporta  l'obbligo  di
          rimanere presso la propria abitazione o in altro  luogo  di
          privata dimora ovvero in un luogo  di  cura,  assistenza  o
          accoglienza nei giorni di sabato e  domenica;  il  giudice,
          avuto riguardo  alle  esigenze  familiari,  di  lavoro,  di
          studio o di salute del condannato,  puo'  disporre  che  la
          pena venga  eseguita  in  giorni  diversi  della  settimana
          ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente. 
             2. La  durata  della  permanenza  domiciliare  non  puo'
          essere   inferiore   a   sei   giorni   ne'   superiore   a
          quarantacinque; il condannato non e' considerato  in  stato
          di detenzione. 
             3. Il  giudice  puo'  altresi'  imporre  al  condannato,
          valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo,  del
          codice penale, il divieto di accedere  a  specifici  luoghi
          nei  giorni  in  cui  non  e'  obbligato  alla   permanenza
          domiciliare, tenuto  conto  delle  esigenze  familiari,  di
          lavoro, di studio o di salute del condannato. 
             4. Il divieto non puo' avere durata superiore al  doppio
          della  durata   massima   della   pena   della   permanenza
          domiciliare  e  cessa  in  ogni  caso   quando   e'   stata
          interamente   scontata    la    pena    della    permanenza
          domiciliare.». 
             - Per l'art. 117, quarto comma, della  Costituzione,  si
          veda nelle note all'art. 11. 
             - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16  aprile
          1987,  n.  183,  recante:  «Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari.»: 
             «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
             2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale  di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
             3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».