Art. 3. 
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di  violazioni  di
                      disposizioni comunitarie) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,  fatte  salve  le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti in provvedimenti attuativi  di  direttive  comunitarie,  di
natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi  delle  leggi
comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data
di entrata in vigore della presente legge, per iquali non  sono  gia'
previste sanzioni penali o amministrative. 
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi si informano ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c). 
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente  articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
per  l'espressione  del  parere  da  parte  dei   competenti   organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  8
dell'articolo 1. 
 
          Note all'art. 3: 
             - Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  si
          veda nelle note all'art. 1.