Art. 4.
(Modifica all'articolo 9 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e
controlli)
1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del
comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione
vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata della presente legge:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
"2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate
ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli mediante
rassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469"».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».