Art. 6. 
            (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11) 
 
  1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis.  -  (Nomina  dei  rappresentanti  italiani  presso  il
Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri
propone  al  Consiglio  dell'Unione  europea  i  ventiquattro  membri
titolari  e  i  ventiquattro  membri  supplenti  del  Comitato  delle
regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea. 
  2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del  Comitato
delle regioni sono cosi'  ripartiti  tra  le  autonomie  regionali  e
locali: 
   a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari
e 8 supplenti. 
  Tale rappresentanza tiene conto anche delle  assemblee  legislative
regionali; 
   b) province: 3 titolari e 7 supplenti; 
   c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti. 
  3. La proposta di cui al  presente  articolo  e'  formulata  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. 
  4. In caso di modifica del numero dei membri titolari  e  supplenti
spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata
mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma"; 
   b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea e' sostituito  dal  seguente:
"Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il
Governo:"; 
   c) all'articolo 11-bis, comma 1,  le  parole:  "per  le  quali  la
Commissione europea si  e'  riservata  di  adottare  disposizioni  di
attuazione" sono sostituite dalle seguenti:  "che  conferiscono  alla
Commissione  europea  il   potere   di   adottare   disposizioni   di
attuazione"; 
   d) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis. - (Parita' di trattamento) - 1. Le norme italiane  di
recepimento e di attuazione  di  norme  e  principi  della  Comunita'
europea e dell'Unione europea assicurano la  parita'  di  trattamento
dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale  e
non possono in ogni caso comportare un  trattamento  sfavorevole  dei
cittadini italiani. 
  2. Nei confronti dei cittadini italiani  non  trovano  applicazione
norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  o  prassi  interne  che
producano  effetti  discriminatori  rispetto  alla  condizione  e  al
trattamento  dei  cittadini  comunitari  residenti  o  stabiliti  nel
territorio nazionale". 
 
          Note all'art. 6: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
             «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
             2. La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
             3. La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
             - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
          come modificata dal presente legge: 
             «Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni e
          le province autonome, nelle materie di  propria  competenza
          legislativa, danno  tempestiva  attuazione  alle  direttive
          comunitarie. 
             2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  per  le   politiche   comunitarie   informa   con
          tempestivita' le Camere e, per il tramite della  Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  della  Conferenza  dei  presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome, le regioni e le  province  autonome,  degli  atti
          normativi e di indirizzo emanati dagli  organi  dell'Unione
          europea e delle Comunita' europee. 
             3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per le  politiche  comunitarie  verifica,  con  la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di conformita' dell'ordinamento interno e  degli  indirizzi
          di politica del Governo in relazione agli atti  di  cui  al
          comma 2 e ne trasmette  le  risultanze  tempestivamente,  e
          comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle  misure
          da intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  agli
          organi parlamentari competenti, alla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle
          province autonome, per la formulazione  di  ogni  opportuna
          osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
          le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
          propri ordinamenti in  relazione  ai  suddetti  atti  e  ne
          trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per le  politiche  comunitarie  con
          riguardo alle misure da intraprendere. 
             4.  All'esito  della  verifica  e  tenuto  conto   delle
          osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
          concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  con  gli
          altri Ministri interessati, entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno presenta al Parlamento un disegno  di  legge  recante:
          «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
          titolo e' completato dall'indicazione: «Legge  comunitaria»
          seguita dall'anno di riferimento». 
             5. "Nell'ambito della relazione al disegno di  legge  di
          cui al comma 4 il Governo:"; 
              a)    riferisce    sullo    stato    di     conformita'
          dell'ordinamento interno al  diritto  comunitario  e  sullo
          stato delle eventuali procedure di infrazione dando  conto,
          in  particolare,  della  giurisprudenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee relativa  alle  eventuali
          inadempienze e  violazioni  degli  obblighi  comunitari  da
          parte della Repubblica italiana; 
              b) fornisce  l'elenco  delle  direttive  attuate  o  da
          attuare in via amministrativa; 
              c) da' partitamente conto delle ragioni  dell'eventuale
          omesso  inserimento  delle  direttive  il  cui  termine  di
          recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui  termine  di
          recepimento scade nel periodo di riferimento, in  relazione
          ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa; 
              d)  fornisce  l'elenco  delle  direttive  attuate   con
          regolamento ai sensi dell'art.  11,  nonche'  l'indicazione
          degli estremi degli  eventuali  regolamenti  di  attuazione
          gia' adottati; 
              e) fornisce l'elenco degli atti normativi con  i  quali
          nelle singole regioni e province autonome si e'  provveduto
          a dare attuazione alle  direttive  nelle  materie  di  loro
          competenza,  anche  con  riferimento  a  leggi  annuali  di
          recepimento eventualmente approvate dalle regioni  e  dalle
          province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  e  trasmesso  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          comunitarie in tempo utile e, comunque,  non  oltre  il  25
          gennaio di ogni anno.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11-bis,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art.  1,  cosi'
          come modificata dalla presente legge: 
             «Art.11-bis  (Attuazione   in   via   regolamentare   di
          disposizioni  adottate   dalla   Commissione   europea   in
          attuazione   di   direttive   recepite   mediante   decreto
          legislativo). - 1.  Contestualmente  o  dopo  l'entrata  in
          vigore di decreti legislativi, adottati per il  recepimento
          di direttive "che conferiscono alla Commissione europea  il
          potere di adottare disposizioni di attuazione";, il Governo
          e'  autorizzato,  qualora  tali  disposizioni  siano  state
          effettivamente  adottate,  a   recepirle   nell'ordinamento
          nazionale con regolamento adottato ai sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della citata legge n. 400 del 1988,  e  successive
          modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli  9  e
          11 della presente legge, con le procedure ivi previste