Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il
Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri
propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri
titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle
regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato
delle regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e
locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari
e 8 supplenti.
Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative
regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo e' formulata previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti
spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata
mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma";
b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il
Governo:";
c) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: "per le quali la
Commissione europea si e' riservata di adottare disposizioni di
attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla
Commissione europea il potere di adottare disposizioni di
attuazione";
d) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Parita' di trattamento) - 1. Le norme italiane di
recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita'
europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento
dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e
non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei
cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione
norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che
producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al
trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel
territorio nazionale".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata dal presente legge:
«Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni e
le province autonome, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento».
5. "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di
cui al comma 4 il Governo:";
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale
omesso inserimento delle direttive il cui termine di
recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di
recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione
ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'art. 11, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione
gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro
competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle
province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25
gennaio di ogni anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata dalla presente legge:
«Art.11-bis (Attuazione in via regolamentare di
disposizioni adottate dalla Commissione europea in
attuazione di direttive recepite mediante decreto
legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in
vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento
di direttive "che conferiscono alla Commissione europea il
potere di adottare disposizioni di attuazione";, il Governo
e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state
effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento
nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive
modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e
11 della presente legge, con le procedure ivi previste