IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  4  marzo  2009,  n. 15, recante delega al Governo
finalizzata   all'ottimizzazione   della   produttivita'  del  lavoro
pubblico   e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle  pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite  al  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice
in   materia   di   protezione   dei  dati  personali,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle  pari  opportunita'  tra  uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Vista  la  direttiva  dei  Ministri per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  e  per  le pari opportunita' del 23
maggio  2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio
2007,  recante  misure  per attuare la parita' e le pari opportunita'
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  relativamente
all'attuazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 3, comma 2,
lettera  a),  4,  5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che
sull'articolo  60,  comma  1,  lettera  b),  nonche'  il parere della
medesima   Conferenza  relativamente  all'attuazione  delle  restanti
disposizioni  della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29
luglio 2009;
  Rilevato,  in  ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b),
del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati
al  rinnovo  dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni
regionali,  locali  e  degli  enti  del  Servizio sanitario nazionale
avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;
  Considerato  che  il  Governo  ritiene di non poter accogliere tale
richiesta,  vertendosi  in  tema  di  misure  di  coordinamento della
finanza  pubblica  tipicamente  riconducibili  alle  competenze dello
Stato,  e  che  la  previsione  della  previa  consultazione  con  le
rappresentanze  istituzionali del sistema delle autonomie garantisce,
comunque,  il rispetto del principio della leale collaborazione ed il
coinvolgimento  degli enti territoriali nella concreta determinazione
delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'


  1.  In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009,
n.  15,  le  disposizioni  del  presente  decreto  recano una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, del
decreto   legislativo   30   marzo  2001,  n.  165,  intervenendo  in
particolare  in  materia di contrattazione collettiva, di valutazione
delle  strutture  e del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione  del merito, di promozione delle pari opportunita', di
dirigenza  pubblica  e  di responsabilita' disciplinare. Fermo quanto
previsto  dall'articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  recano  altresi' norme di raccordo per armonizzare con la nuova
disciplina   i   procedimenti   negoziali,  di  contrattazione  e  di
concertazione  di  cui  all'articolo  112  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63.
  2.  Le  disposizioni  del  presente decreto assicurano una migliore
organizzazione   del  lavoro,  il  rispetto  degli  ambiti  riservati
rispettivamente  alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati
standard  qualitativi  ed  economici  delle  funzioni  e dei servizi,
l'incentivazione  della  qualita'  della  prestazione  lavorativa, la
selettivita'  e  la concorsualita' nelle progressioni di carriera, il
riconoscimento   di   meriti   e   demeriti,  la  selettivita'  e  la
valorizzazione   delle  capacita'  e  dei  risultati  ai  fini  degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e
della  responsabilita'  della dirigenza, l'incremento dell'efficienza
del  lavoro  pubblico  ed  il  contrasto  alla scarsa produttivita' e
all'assenteismo,    nonche'   la   trasparenza   dell'operato   delle
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita'.
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 76, 92, 95 e 117
          della Costituzione:
             «Art.  76.  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
             «Art.  92. - Il Governo della Repubblica e' composto del
          Presidente  del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
          insieme il Consiglio dei Ministri.
             Il  Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  e,  su  proposta  di  questo,  i
          Ministri.».
             «Art.  95.  - Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          dirige   la   politica   generale   del  Governo  e  ne  e'
          responsabile.  Mantiene  la unita' di indirizzo politico ed
          amministrativo,  promovendo  e  coordinando l'attivita' dei
          Ministri.
             I  Ministri  sono responsabili collegialmente degli atti
          del  Consiglio  dei  Ministri, e individualmente degli atti
          dei loro dicasteri.
             La  legge  provvede all'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   e   determina  il  numero,  le  attribuzioni  e
          l'organizzazione dei Ministeri.».
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  La  legge  4  marzo  2009,  n. 15, recante «Delega al
          Governo  finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
          del  lavoro  pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
          pubbliche  amministrazioni nonche' disposizioni integrative
          delle    funzioni   attribuite   al   Consiglio   nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  e  alla  Corte dei conti» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni»  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11   della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
             -  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle     amministrazioni     pubbliche,    e    successive
          modificazioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 9
          maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
             - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali, e
          successive  modificazioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          «Codice   dell'amministrazione   digitale,   e   successive
          modificazioni»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16
          maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante
          «Codice  delle  pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
          dell'art.  6  della  legge  28  novembre  2005,  n. 246» e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006 n. 133,
          n. 125, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2008, n. 147».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli da 3 a 6 della
          citata legge n. 15 del 2009:
             «Art. 3 (Principi e criteri in materia di contrattazione
          collettiva    e    integrativa    e   funzionalita'   delle
          amministrazioni  pubbliche).  - 1. L'esercizio della delega
          nella  materia di cui al presente articolo e' finalizzato a
          modificare  la  disciplina  della contrattazione collettiva
          nel  settore  pubblico  al  fine di conseguire una migliore
          organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della
          ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche',
          sulla  base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma
          determinazione  dei  dirigenti,  e  quelle  sottoposte alla
          contrattazione collettiva.
             2.  Nell'esercizio  della delega nella materia di cui al
          presente   articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)   precisare,   ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come modificato, da
          ultimo,  dall'art. 1 della presente legge, gli ambiti della
          disciplina   del  rapporto  di  lavoro  pubblico  riservati
          rispettivamente   alla  contrattazione  collettiva  e  alla
          legge,  fermo restando che e' riservata alla contrattazione
          collettiva   la   determinazione   dei   diritti   e  delle
          obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
              b)  fare  in  ogni  caso  salvo  quanto  previsto dagli
          articoli  2,  comma  2,  secondo  periodo,  e 3 del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni;
              c)     prevedere     meccanismi     di     monitoraggio
          sull'effettivita'  e  congruenza  della  ripartizione delle
          materie  attribuite  alla  regolazione  della  legge  o dei
          contratti collettivi;
              d)  prevedere  l'applicazione delle disposizioni di cui
          agli  articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del codice
          civile, in caso di nullita' delle clausole contrattuali per
          violazione  di  norme  imperative e dei limiti fissati alla
          contrattazione collettiva;
              e)  individuare  criteri  per  la fissazione di vincoli
          alla  contrattazione  collettiva  al  fine di assicurare il
          rispetto  dei  vincoli  di  bilancio, anche mediante limiti
          massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
              f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della
          contrattazione  integrativa,  uno  schema standardizzato di
          relazione  tecnica recante i contenuti minimi necessari per
          la    valutazione   degli   organi   di   controllo   sulla
          compatibilita'   economico-finanziaria,   nonche'  adeguate
          forme  di  pubblicizzazione  ai  fini della valutazione, da
          parte   dell'utenza,   dell'impatto   della  contrattazione
          integrativa  sul  funzionamento evidenziando le richieste e
          le previsioni di interesse per la collettivita';
              g)   potenziare   le   amministrazioni  interessate  al
          controllo  attraverso  il  trasferimento  di  personale  in
          mobilita'  ai  sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15
          maggio 1997, n. 127;
              h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva
          nazionale,  in  coerenza  con  il  settore  privato e nella
          salvaguardia  delle  specificita'  sussistenti  nel settore
          pubblico, nonche' quelle della contrattazione integrativa e
          riformare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza
          pubblica,  l'Agenzia  per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche  amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo
          alle  competenze,  alla  struttura  ed  agli  organi  della
          medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
               1)  rafforzamento  dell'indipendenza  dell'ARAN  dalle
          organizzazioni  sindacali anche attraverso la revisione dei
          requisiti   soggettivi   e   delle   incompatibilita'   dei
          componenti dei relativi organi, con particolare riferimento
          ai   periodi  antecedenti  e  successivi  allo  svolgimento
          dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
               2)  potenziamento  del  potere di rappresentanza delle
          regioni e degli enti locali;
               3)  ridefinizione  della  struttura e delle competenze
          dei  comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo
          nei confronti dell'ARAN;
               4)  riduzione  del numero dei comparti e delle aree di
          contrattazione,   ferma   restando   la   competenza  della
          contrattazione   collettiva   per   l'individuazione  della
          relativa  composizione,  anche con riferimento alle aziende
          ed   enti   di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
               5)  modificazione, in coerenza con il settore privato,
          della  durata  dei contratti al fine di ridurre i tempi e i
          ritardi  dei  rinnovi  e  di  far  coincidere il periodo di
          regolamentazione  giuridica  con quello di regolamentazione
          economica;
               6)  rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui
          contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo
          specifiche  responsabilita' della parte contraente pubblica
          e    degli    organismi   deputati   al   controllo   sulla
          compatibilita' dei costi;
               7)  semplificazione del procedimento di contrattazione
          anche  attraverso  l'eliminazione di quei controlli che non
          sono strettamente funzionali a verificare la compatibilita'
          dei costi degli accordi collettivi;
              i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli
          interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali,
          di  contrattazione  e  di concertazione di cui all'art. 112
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19
          maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio
          2006, n. 63;
              l)  prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino
          autonomi  livelli di contrattazione collettiva integrativa,
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  risultanti dagli
          strumenti   di  programmazione  annuale  e  pluriennale  di
          ciascuna   amministrazione,  sulle  materie  e  nei  limiti
          stabiliti   dai   contratti  collettivi  nazionali,  tra  i
          soggetti  e  con  le  procedure negoziali che questi ultimi
          prevedono,  con  possibilita'  di  ambito territoriale e di
          riferimento a piu' amministrazioni;
              m)   prevedere   l'imputabilita'  della  spesa  per  il
          personale   rispetto  ai  servizi  erogati  e  definire  le
          modalita'  di  pubblicita'  degli atti riguardanti la spesa
          per  il personale e dei contratti attraverso gli istituti e
          gli  strumenti  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale,  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82;
              n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti
          di  lavoro  a  termine,  a  consulenze  e a collaborazioni,
          disposizioni  dirette ad agevolare i processi di mobilita',
          anche  volontaria,  finalizzati  a garantire lo svolgimento
          delle  funzioni  pubbliche  di  competenza  da  parte delle
          amministrazioni che presentino carenza di organico;
              o)  prevedere,  al  fine  di  favorire  i  processi  di
          mobilita'    intercompartimentale   del   personale   delle
          pubbliche   amministrazioni,  criteri  per  la  definizione
          mediante  regolamento  di una tabella di comparazione fra i
          livelli  di inquadramento previsti dai contratti collettivi
          relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
             «Art.  4  (Principi  e criteri in materia di valutazione
          delle  strutture  e  del  personale  delle  amministrazioni
          pubbliche   e   di   azione  collettiva.  Disposizioni  sul
          principio  di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche).
          -  1.  L'esercizio  della  delega  nella  materia di cui al
          presente  articolo e' finalizzato a modificare ed integrare
          la  disciplina del sistema di valutazione delle strutture e
          dei  dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di
          assicurare   elevati   standard  qualitativi  ed  economici
          dell'intero  procedimento  di  produzione del servizio reso
          all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto
          dalle  singole  strutture,  a  prevedere  mezzi  di  tutela
          giurisdizionale   degli  interessati  nei  confronti  delle
          amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che
          si  discostano  dagli  standard  qualitativi  ed  economici
          fissati  o  che  violano le norme preposte al loro operato,
          nonche' a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui
          indicatori  di  efficienza o produttivita' si discostino in
          misura    significativa,   secondo   parametri   deliberati
          dall'organismo  centrale di cui al comma 2, lettera f), dai
          valori   medi  dei  medesimi  indicatori  rilevati  tra  le
          amministrazioni  omologhe rientranti nel 25 per cento delle
          amministrazioni  con  i rendimenti piu' alti, di fissare ai
          propri  dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b)
          del  medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un
          termine  ragionevole  ai  parametri  deliberati  dal citato
          organismo  centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di
          canali  di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini
          per  la  segnalazione  di  disfunzioni  di qualsiasi natura
          nelle amministrazioni pubbliche.
             2.  Nell'esercizio  della delega nella materia di cui al
          presente   articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)    individuare    sistemi   di   valutazione   delle
          amministrazioni   pubbliche   diretti   a  rilevare,  anche
          mediante  ricognizione  e  utilizzo delle fonti informative
          anche  interattive  esistenti  in  materia,  nonche' con il
          coinvolgimento  degli utenti, la corrispondenza dei servizi
          e  dei  prodotti  resi  ad  oggettivi standard di qualita',
          rilevati anche a livello internazionale;
              b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
          di  predisporre,  in  via  preventiva,  gli  obiettivi  che
          l'amministrazione  si  pone per ciascun anno e di rilevare,
          in  via  consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno
          precedente     e'    stata    effettivamente    conseguita,
          assicurandone la pubblicita' per i cittadini, anche al fine
          di  realizzare  un sistema di indicatori di produttivita' e
          di  misuratori della qualita' del rendimento del personale,
          correlato   al   rendimento  individuale  ed  al  risultato
          conseguito dalla struttura;
              c)  prevedere  l'organizzazione  di  confronti pubblici
          annuali    sul   funzionamento   e   sugli   obiettivi   di
          miglioramento   di   ciascuna   amministrazione,   con   la
          partecipazione  di  associazioni  di  consumatori e utenti,
          organizzazioni    sindacali,    studiosi    e   organi   di
          informazione,   e  la  diffusione  dei  relativi  contenuti
          mediante  adeguate forme di pubblicita', anche in modalita'
          telematica;
              d)  promuovere  la  confrontabilita' tra le prestazioni
          omogenee  delle  pubbliche amministrazioni anche al fine di
          consentire la comparazione delle attivita' e dell'andamento
          gestionale  nelle diverse sedi territoriali ove si esercita
          la  pubblica  funzione,  stabilendo  annualmente a tal fine
          indicatori  di  andamento  gestionale,  comuni alle diverse
          amministrazioni  pubbliche  o stabiliti per gruppi omogenei
          di   esse,  da  adottare  all'interno  degli  strumenti  di
          programmazione,  gestione  e controllo e negli strumenti di
          valutazione dei risultati;
              e)  riordinare  gli  organismi che svolgono funzioni di
          controllo e valutazione del personale delle amministrazioni
          pubbliche secondo i seguenti criteri:
               1)  estensione  della valutazione a tutto il personale
          dipendente;
               2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
          organizzativi dei dirigenti;
               3)     definizione    di    requisiti    di    elevata
          professionalita'   ed   esperienza   dei  componenti  degli
          organismi di valutazione;
               4)  assicurazione della piena indipendenza e autonomia
          del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie
          e  degli  standard  definiti  dall'organismo  di  cui  alla
          lettera f);
               5)   assicurazione   della   piena   autonomia   della
          valutazione,  svolta  dal  dirigente  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni e responsabilita';
              f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui
          all'art.   3,   l'istituzione,   in  posizione  autonoma  e
          indipendente,   di  un  organismo  centrale  che  opera  in
          collaborazione  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  e  con  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica ed eventualmente in
          raccordo  con  altri  enti  o istituzioni pubbliche, con il
          compito   di   indirizzare,   coordinare   e  sovrintendere
          all'esercizio  indipendente  delle funzioni di valutazione,
          di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere
          a)  e  b), di assicurare la comparabilita' e la visibilita'
          degli    indici   di   andamento   gestionale,   informando
          annualmente  il  Ministro per l'attuazione del programma di
          Governo  sull'attivita' svolta. I componenti, in numero non
          superiore  a  cinque,  sono  scelti  tra persone di elevata
          professionalita',  anche  estranee all'amministrazione, che
          non  abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le  funzioni  dell'organismo,  con comprovate competenze in
          Italia  o all'estero nelle materie attinenti la definizione
          dei  sistemi  di cui alle lettere a) e b), e sono nominati,
          nel  rispetto del principio della rappresentanza di genere,
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione,
          di  concerto con il Ministro per l'attuazione del programma
          di  Governo,  per  un  periodo  di sei anni e previo parere
          favorevole   delle   competenti  Commissioni  parlamentari,
          espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
              g)  prevedere  che  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
          province  nominino  i  componenti dei nuclei di valutazione
          cui e' affidato il compito di effettuare la valutazione dei
          dirigenti,  secondo  i  criteri  e le metodologie stabiliti
          dall'organismo  di  cui alla lettera f), e che provvedano a
          confermare    o   revocare   gli   incarichi   dirigenziali
          conformemente all'esito della valutazione;
              h)   assicurare   la  totale  accessibilita'  dei  dati
          relativi  ai  servizi  resi  dalla pubblica amministrazione
          tramite  la pubblicita' e la trasparenza degli indicatori e
          delle    valutazioni    operate    da   ciascuna   pubblica
          amministrazione anche attraverso:
               1)   la  disponibilita'  immediata  mediante  la  rete
          internet   di   tutti   i  dati  sui  quali  si  basano  le
          valutazioni,  affinche'  possano essere oggetto di autonoma
          analisi ed elaborazione;
               2)  il  confronto  periodico  tra  valutazioni operate
          dall'interno  delle  amministrazioni  e valutazioni operate
          dall'esterno,  ad opera delle associazioni di consumatori o
          utenti,  dei  centri di ricerca e di ogni altro osservatore
          qualificato;
               3)     l'adozione    da    parte    delle    pubbliche
          amministrazioni,  sentite  le  associazioni  di  cittadini,
          consumatori  e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale
          dei  consumatori  e  degli  utenti,  di un programma per la
          trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche
          attraverso  i  siti  web  delle  pubbliche amministrazioni,
          definito in conformita' agli obiettivi di cui al comma 1;
              i)  prevedere  l'ampliamento  dei  poteri ispettivi con
          riferimento  alle  verifiche  ispettive  integrate  di  cui
          all'art.  60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni;
              l)  consentire  a ogni interessato di agire in giudizio
          nei    confronti   delle   amministrazioni,   nonche'   dei
          concessionari   di   servizi   pubblici,   fatte  salve  le
          competenze  degli  organismi  con funzioni di regolazione e
          controllo  istituiti  con  legge  dello Stato e preposti ai
          relativi   settori,   se   dalla   violazione  di  standard
          qualitativi  ed  economici o degli obblighi contenuti nelle
          Carte  dei  servizi,  dall'omesso  esercizio  di  poteri di
          vigilanza,  di  controllo  o sanzionatori, dalla violazione
          dei   termini   o   dalla   mancata   emanazione   di  atti
          amministrativi  generali  derivi  la  lesione  di interessi
          giuridicamente  rilevanti  per  una  pluralita' di utenti o
          consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
               1)  consentire  la  proposizione  dell'azione anche ad
          associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
          associati;
               2)  devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva
          e di merito del giudice amministrativo;
               3)  prevedere come condizione di ammissibilita' che il
          ricorso  sia preceduto da una diffida all'amministrazione o
          al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai
          decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione
          degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito
          della   diffida,   si  instauri  un  procedimento  volto  a
          responsabilizzare  progressivamente il dirigente competente
          e,  in  relazione  alla  tipologia  degli enti, l'organo di
          indirizzo,  l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che
          le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
               4)  prevedere  che, all'esito del giudizio, il giudice
          ordini  all'amministrazione o al concessionario di porre in
          essere  le  misure  idonee a porre rimedio alle violazioni,
          alle  omissioni  o ai mancati adempimenti di cui all'alinea
          della   presente   lettera   e,   nei  casi  di  perdurante
          inadempimento,  disponga  la  nomina di un commissario, con
          esclusione  del  risarcimento del danno, per il quale resta
          ferma la disciplina vigente;
               5)  prevedere  che  la  sentenza  definitiva  comporti
          l'obbligo     di    attivare    le    procedure    relative
          all'accertamento  di eventuali responsabilita' disciplinari
          o dirigenziali;
               6)   prevedere   forme   di   idonea  pubblicita'  del
          procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
               7)  prevedere  strumenti e procedure idonei ad evitare
          che  l'azione  di cui all'alinea della presente lettera nei
          confronti  dei  concessionari  di  servizi  pubblici  possa
          essere  proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorita'
          indipendente  o  comunque  un  organismo  con  funzioni  di
          vigilanza  e  controllo  nel relativo settore abbia avviato
          sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
             3.  Per  il funzionamento dell'organismo di cui al comma
          2, lettera f), e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni
          di  euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2010,  compresi  i  compensi  ai  componenti. E'
          altresi'  autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro
          a  decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del
          Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          progetti sperimentali e innovativi volti a:
              a)   diffondere   e  uniformare  le  metodologie  della
          valutazione  tra  le  amministrazioni  centrali  e gli enti
          territoriali,  anche  tramite  la definizione di modelli da
          pubblicare sulla rete internet;
              b)  sviluppare  i  processi di formazione del personale
          preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
              c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione
          di controllo della soddisfazione dei cittadini;
              d)   migliorare   la  trasparenza  delle  procedure  di
          valutazione  mediante  la realizzazione e lo sviluppo di un
          apposito sito internet.
             4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 3,
          pari  a  2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          recata  dall'art.  1,  comma  227,  della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266.  Con  decreto  del Ministro per la pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le
          modalita'  di organizzazione dell'organismo di cui al comma
          2,  lettera  f),  e fissati i compensi per i componenti. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
             5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente  articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e
          del  comma  3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.
             6.  La  trasparenza costituisce livello essenziale delle
          prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma
          dell'art.   117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
          Costituzione.
             7.  Ai  fini  del  comma 6 la trasparenza e' intesa come
          accessibilita'  totale, anche attraverso lo strumento della
          pubblicazione    sui    siti   internet   delle   pubbliche
          amministrazioni,   delle   informazioni   concernenti  ogni
          aspetto       dell'organizzazione      delle      pubbliche
          amministrazioni,  degli  indicatori relativi agli andamenti
          gestionali    e   all'utilizzo   delle   risorse   per   il
          perseguimento  delle  funzioni istituzionali, dei risultati
          dell'attivita'  di  misurazione  e  valutazione  svolta  in
          proposito  dagli  organi competenti, allo scopo di favorire
          forme  diffuse  di  controllo  del rispetto dei principi di
          buon andamento e imparzialita'.
             8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa
          utile  a  promuovere  la  massima trasparenza nella propria
          organizzazione e nella propria attivita'.
             9.  All'art.  1,  comma  1,  del  codice  in  materia di
          protezione   dei   dati   personali,   di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno 2003, n. 196, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento
          delle  prestazioni  di chiunque sia addetto ad una funzione
          pubblica  e  la  relativa  valutazione  non sono oggetto di
          protezione della riservatezza personale.».
             «Art.  5  (Principi  e criteri finalizzati a favorire il
          merito  e  la  premialita').  - 1. L'esercizio della delega
          nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato ad
          introdurre      nell'organizzazione     delle     pubbliche
          amministrazioni  strumenti  di  valorizzazione del merito e
          metodi   di  incentivazione  della  produttivita'  e  della
          qualita' della prestazione lavorativa, secondo le modalita'
          attuative  stabilite dalla contrattazione collettiva, anche
          mediante  l'affermazione del principio di selettivita' e di
          concorsualita'   nelle   progressioni  di  carriera  e  nel
          riconoscimento degli incentivi.
             2.  Nell'esercizio  della delega nella materia di cui al
          presente   articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare
          al  merito  e  alla  produttivita',  previa valutazione del
          contributo   e   del   rendimento  del  singolo  dipendente
          formulati   in   relazione   al   risultato,   evitando  la
          corresponsione    generalizzata   ed   indifferenziata   di
          indennita' e premi incentivanti a tutto il personale;
              b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal
          dipendente  in  un  congruo  arco  temporale costituisca un
          titolo  rilevante  ai fini della progressione in carriera e
          dei concorsi riservati al personale interno;
              c) destinare al personale, direttamente e proficuamente
          coinvolto    nei    processi    di    ristrutturazione    e
          razionalizzazione,  parte  delle  economie  conseguite  con
          risparmi  sui  costi  di  funzionamento  in  proporzione ai
          risultati     conseguiti     dalle     singole    strutture
          amministrative;
              d)  stabilire  che le progressioni meramente economiche
          avvengano secondo principi di selettivita';
              e)  definire  una  riserva di accesso dall'esterno alle
          posizioni  economiche  apicali nell'ambito delle rispettive
          aree  funzionali,  anche  tramite un corso-concorso bandito
          dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
              f)  stabilire che le progressioni di carriera avvengano
          per  concorso  pubblico, limitando le aliquote da destinare
          al personale interno ad una quota comunque non superiore al
          50 per cento;
              g)  individuare  specifici e ulteriori criteri premiali
          per  il  personale  coinvolto  in  progetti  innovativi che
          ampliano  i  servizi  al  pubblico,  sia dal punto di vista
          quantitativo che qualitativo.».
             «Art.  6  (Principi  e  criteri  in materia di dirigenza
          pubblica. Modifica all'art. 72, comma 11, del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. L'esercizio della
          delega  nella  materia  di  cui  al  presente  articolo  e'
          finalizzato  a  modificare  la  disciplina  della dirigenza
          pubblica,  al fine di conseguire la migliore organizzazione
          del  lavoro  e  di  assicurare il progressivo miglioramento
          della  qualita'  delle  prestazioni  erogate  al  pubblico,
          utilizzando  anche  i  criteri di gestione e di valutazione
          del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli
          di  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di favorire il
          riconoscimento   di   meriti  e  demeriti,  e  al  fine  di
          rafforzare  il  principio di distinzione tra le funzioni di
          indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le
          funzioni   di   gestione   amministrativa   spettanti  alla
          dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale
          in  materia,  regolando il rapporto tra organi di vertice e
          dirigenti   titolari   di  incarichi  apicali  in  modo  da
          garantire  la  piena  e  coerente attuazione dell'indirizzo
          politico degli organi di governo in ambito amministrativo.
             2.  Nell'esercizio  della delega nella materia di cui al
          presente   articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  affermare  la piena autonomia e responsabilita' del
          dirigente,  in  qualita'  di soggetto che esercita i poteri
          del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse
          umane,  attraverso  il  riconoscimento  in capo allo stesso
          della  competenza  con  particolare riferimento ai seguenti
          ambiti:
               1)  individuazione dei profili professionali necessari
          allo  svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al
          quale e' preposto;
               2)    valutazione    del   personale   e   conseguente
          riconoscimento degli incentivi alla produttivita';
               3)  utilizzo dell'istituto della mobilita' individuale
          di  cui  all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.   165,   e  successive  modificazioni,  secondo  criteri
          oggettivi  finalizzati  ad  assicurare la trasparenza delle
          scelte operate;
              b)  prevedere  una specifica ipotesi di responsabilita'
          del   dirigente,   in   relazione   agli  effettivi  poteri
          datoriali,  nel  caso  di  omessa vigilanza sulla effettiva
          produttivita'    delle    risorse    umane    assegnate   e
          sull'efficienza della relativa struttura nonche', all'esito
          dell'accertamento   della   predetta   responsabilita',  il
          divieto   di   corrispondergli   il  trattamento  economico
          accessorio;
              c)  prevedere  la  decadenza dal diritto al trattamento
          economico  accessorio nei confronti del dirigente il quale,
          senza   giustificato   motivo,   non   abbia   avviato   il
          procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei
          casi in cui sarebbe stato dovuto;
              d)  limitare  la  responsabilita'  civile dei dirigenti
          alle  ipotesi  di  dolo e di colpa grave, in relazione alla
          decisione  di  avviare  il  procedimento  disciplinare  nei
          confronti  dei dipendenti della pubblica amministrazione di
          appartenenza;
              e)  prevedere  sanzioni  adeguate  per  le condotte dei
          dirigenti  i quali, pur consapevoli di atti posti in essere
          dai  dipendenti  rilevanti  ai  fini  della responsabilita'
          disciplinare,   omettano   di   avviare   il   procedimento
          disciplinare  entro i termini di decadenza previsti, ovvero
          in  ordine  a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
          manifestamente infondate;
              f)   prevedere   che   l'accesso   alla   prima  fascia
          dirigenziale   avvenga  mediante  il  ricorso  a  procedure
          selettive  pubbliche  concorsuali  per  una percentuale dei
          posti,  adottando  le  necessarie  misure volte a mettere a
          regime  il  nuovo  sistema  di  accesso  in raccordo con il
          regime vigente;
              g)    prevedere,    inoltre,    che   il   conferimento
          dell'incarico  dirigenziale  generale  ai  vincitori  delle
          procedure  selettive di cui alla lettera f) sia subordinato
          al  compimento di un periodo di formazione, non inferiore a
          sei   mesi,  presso  uffici  amministrativi  di  uno  Stato
          dell'Unione   europea  o  di  un  organismo  comunitario  o
          internazionale,  secondo modalita' determinate, nell'ambito
          degli   ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  da  ciascuna
          amministrazione  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e con
          la  Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto
          anche  conto  delle  disposizioni previste nell'art. 32 del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che,
          mediante  intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia
          concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata
          offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della
          disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in
          vigore;
              h)  ridefinire  i  criteri di conferimento, mutamento o
          revoca  degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa
          disciplina  ai  principi di trasparenza e pubblicita' ed ai
          principi     desumibili    anche    dalla    giurisprudenza
          costituzionale  e delle giurisdizioni superiori, escludendo
          la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di
          mancato  raggiungimento  dei  risultati valutati sulla base
          dei  criteri  e  degli  obiettivi  indicati  al momento del
          conferimento    dell'incarico,   secondo   i   sistemi   di
          valutazione  adottati  dall'amministrazione,  e ridefinire,
          altresi',  la  disciplina  relativa  al  conferimento degli
          incarichi    ai    soggetti    estranei    alla    pubblica
          amministrazione  e  ai dirigenti non appartenenti ai ruoli,
          prevedendo   comunque   la  riduzione,  rispetto  a  quanto
          previsto  dalla  normativa vigente, delle quote percentuali
          di   dotazione   organica   entro   cui   e'  possibile  il
          conferimento degli incarichi medesimi;
              i)  ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri
          per  la  finanza pubblica, le competenze e la struttura del
          Comitato  dei  garanti  di  cui  all'art.  22  del  decreto
          legislativo   30   marzo  2001,  n.  165,  con  particolare
          riferimento  alla  verifica  sul  rispetto  dei  criteri di
          conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche'
          sull'effettiva   adozione   ed   utilizzo  dei  sistemi  di
          valutazione  al  fine  del  conferimento  o  della  mancata
          conferma degli incarichi;
              l)  valorizzare  le eccellenze nel raggiungimento degli
          obiettivi    fissati   mediante   erogazione   mirata   del
          trattamento  economico  accessorio ad un numero limitato di
          dirigenti  nell'ambito  delle  singole  strutture  cui puo'
          essere   attribuita   la  misura  massima  del  trattamento
          medesimo  in base ai risultati ottenuti nel procedimento di
          valutazione di cui all'art. 4;
              m)  rivedere la disciplina delle incompatibilita' per i
          dirigenti  pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle
          organizzazioni    rappresentative    dei    lavoratori    e
          all'autorita' politica;
              n) semplificare la disciplina della mobilita' nazionale
          e    internazionale    dei    dirigenti   delle   pubbliche
          amministrazioni,   al   fine   di   renderne   piu'   ampia
          l'applicazione   e   di  valorizzare  il  relativo  periodo
          lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
              o)    promuovere    la    mobilita'   professionale   e
          intercompartimentale   dei   dirigenti,   con   particolare
          riferimento  al personale dirigenziale appartenente a ruoli
          che presentano situazioni di esubero;
              p)  prevedere  che, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica,  la componente della retribuzione legata
          al   risultato  sia  fissata,  nel  medio  periodo,  per  i
          dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della
          retribuzione  complessiva, fatta eccezione per la dirigenza
          del Servizio sanitario nazionale;
              q)  stabilire  il divieto di corrispondere l'indennita'
          di  risultato  ai  dirigenti  qualora le amministrazioni di
          appartenenza,  decorso  il  periodo transitorio fissato dai
          decreti  legislativi  di  cui  al  presente  articolo,  non
          abbiano  predisposto  sistemi  di valutazione dei risultati
          coerenti con i principi contenuti nella presente legge.
             3.  Al comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n.  133, le parole: «dell'anzianita' massima
          contributiva  di  40  anni» sono sostituite dalle seguenti:
          «dell'anzianita'   massima  di  servizio  effettivo  di  40
          anni.».
          Nota all'art. 1:
             - Per il riferimento agli articoli da 3 a 6 della citata
          legge n. 15 del 2009, vedasi in note alle premesse.
             -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 della citata
          legge n. 15 del 2009:
             «Art.  2  (Delega  al  Governo in materia di riforma del
          lavoro  alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). -
          1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza nuovi o
          maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, entro il
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi volti a
          riformare,  anche mediante modifiche al decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro
          dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  di cui
          all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come
          modificato  dall'art.  1  della  presente  legge,  e  della
          relativa  contrattazione  collettiva  per il raggiungimento
          dei seguenti obiettivi:
              a)  convergenza  degli  assetti  regolativi  del lavoro
          pubblico  con  quelli  del  lavoro privato, con particolare
          riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
              b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
          procedure della contrattazione collettiva;
              c)  introduzione  di  sistemi  interni  ed  esterni  di
          valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad
          assicurare  l'offerta  di  servizi  conformi  agli standard
          internazionali  di  qualita'  e a consentire agli organi di
          vertice  politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso
          diretto  alle  informazioni  relative  alla valutazione del
          personale dipendente;
              d)  garanzia  della trasparenza dell'organizzazione del
          lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  relativi
          sistemi retributivi;
              e)    valorizzazione    del    merito   e   conseguente
          riconoscimento   di   meccanismi  premiali  per  i  singoli
          dipendenti   sulla  base  dei  risultati  conseguiti  dalle
          relative strutture amministrative;
              f)   definizione   di   un  sistema  piu'  rigoroso  di
          responsabilita' dei dipendenti pubblici;
              g)  affermazione  del  principio  di concorsualita' per
          l'accesso  al  lavoro  pubblico  e  per  le progressioni di
          carriera;
              h)  introduzione  di  strumenti che assicurino una piu'
          efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
          territoriale,  conformemente  al principio della parita' di
          condizioni  per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire,
          mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento
          al   luogo   di  residenza  dei  concorrenti,  quando  tale
          requisito   sia  strumentale  all'assolvimento  di  servizi
          altrimenti   non  attuabili  o  almeno  non  attuabili  con
          identico risultato;
              i)  previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un
          quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i
          vincitori   delle   procedure  di  progressione  verticale,
          considerando  titolo preferenziale nelle medesime procedure
          di  progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti
          di organico.
             2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          nell'osservanza  dei  principi  e criteri direttivi fissati
          dai  seguenti  articoli, nonche' nel rispetto del principio
          di  pari  opportunita',  su  proposta  del  Ministro per la
          pubblica  amministrazione  e l'innovazione, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa
          in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni,     relativamente    all'attuazione    delle
          disposizioni  di  cui agli articoli 3, comma 2, lettera a),
          4,  5  e 6, nonche' previo parere della medesima Conferenza
          relativamente  all'attuazione  delle  restanti disposizioni
          della  presente  legge,  sono  trasmessi  alle  Commissioni
          parlamentari   competenti  per  materia  e  per  i  profili
          finanziari,  le  quali  esprimono  il  proprio parere entro
          sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
          termine,  i  decreti  sono  adottati  anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono la
          scadenza    del    termine   previsto   al   comma   1,   o
          successivamente,   quest'ultimo  termine  e'  prorogato  di
          sessanta giorni.
             3.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo  puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
          correttive,  con  le  medesime modalita' e nel rispetto dei
          medesimi principi e criteri.
             4.  I  decreti legislativi di cui al comma 1 individuano
          le  disposizioni  rientranti  nella  competenza legislativa
          esclusiva  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 117, secondo
          comma,  della  Costituzione,  e  quelle contenenti principi
          generali  dell'ordinamento  giuridico, ai quali si adeguano
          le  regioni  e  gli  enti locali negli ambiti di rispettiva
          competenza.
             5.  Le  disposizioni  della  presente legge si applicano
          alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  salvo che
          risultino  incompatibili  con  la specificita' del relativo
          ordinamento.».
             «Art.  7  (Principi  e  criteri  in  materia di sanzioni
          disciplinari  e responsabilita' dei dipendenti pubblici). -
          1.  L'esercizio  della  delega  nella  materia  di  cui  al
          presente articolo e' finalizzato a modificare la disciplina
          delle  sanzioni  disciplinari  e  della responsabilita' dei
          dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche  ai  sensi
          dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  delle  norme  speciali  vigenti  in  materia, al fine di
          potenziare  il  livello di efficienza degli uffici pubblici
          contrastando   i   fenomeni   di  scarsa  produttivita'  ed
          assenteismo.   Nell'ambito   delle   suddette   norme  sono
          individuate   le   disposizioni  inderogabili  inserite  di
          diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti
          degli  articoli  1339  e  1419,  secondo  comma, del codice
          civile.
             2.  Nell'esercizio  della delega nella materia di cui al
          presente   articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari,
          con  particolare  riferimento a quelli per le infrazioni di
          minore   gravita',   nonche'  razionalizzare  i  tempi  del
          procedimento  disciplinare,  anche  ridefinendo la natura e
          l'entita'  dei  relativi termini e prevedendo strumenti per
          una  sollecita  ed efficace acquisizione delle prove, oltre
          all'obbligo   della   comunicazione   immediata,   per  via
          telematica,  della  sentenza  penale  alle  amministrazioni
          interessate;
              b)  prevedere  che  il  procedimento disciplinare possa
          proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento
          penale,   stabilendo   eventuali   meccanismi  di  raccordo
          all'esito di quest'ultimo;
              c)  definire  la tipologia delle infrazioni che, per la
          loro  gravita',  comportano  l'irrogazione  della  sanzione
          disciplinare   del   licenziamento,   ivi  comprese  quelle
          relative  a  casi di scarso rendimento, di attestazioni non
          veritiere  di  presenze  e  di presentazione di certificati
          medici  non  veritieri  da  parte  di  pubblici dipendenti,
          prevedendo  altresi',  in  relazione  a  queste  due ultime
          ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con
          applicazione   di  una  sanzione  non  inferiore  a  quella
          stabilita  per  il  delitto  di  cui  all'art. 640, secondo
          comma, del codice penale e la procedibilita' d'ufficio;
              d)  prevedere  meccanismi  rigorosi per l'esercizio dei
          controlli medici durante il periodo di assenza per malattia
          del  dipendente, nonche' la responsabilita' disciplinare e,
          se  pubblico  dipendente, il licenziamento per giusta causa
          del  medico,  nel  caso  in  cui  lo  stesso  concorra alla
          falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia
          ovvero   violi   i   canoni   di   diligenza  professionale
          nell'accertamento della patologia;
              e)  prevedere,  a  carico  del dipendente responsabile,
          l'obbligo  del risarcimento del danno patrimoniale, pari al
          compenso  corrisposto  a titolo di retribuzione nei periodi
          per  i  quali sia accertata la mancata prestazione, nonche'
          del danno all'immagine subito dall'amministrazione;
              f)   prevedere   il   divieto   di  attribuire  aumenti
          retributivi  di  qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o
          strutture   che   siano   stati   individuati   per   grave
          inefficienza e improduttivita';
              g)   prevedere  ipotesi  di  illecito  disciplinare  in
          relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che
          abbia    determinato    la    condanna    della    pubblica
          amministrazione al risarcimento dei danni;
              h)  prevedere procedure e modalita' per il collocamento
          a  disposizione  ed  il  licenziamento,  nel  rispetto  del
          principio  del  contraddittorio,  del  personale  che abbia
          arrecato  grave danno al normale funzionamento degli uffici
          di    appartenenza    per   inefficienza   o   incompetenza
          professionale;
              i)  prevedere  ipotesi  di  illecito  disciplinare  nei
          confronti  dei  soggetti  responsabili, per negligenza, del
          mancato    esercizio    o   della   decadenza   dell'azione
          disciplinare;
              l)  prevedere la responsabilita' erariale dei dirigenti
          degli uffici in caso di mancata individuazione delle unita'
          in esubero;
              m)   ampliare   i   poteri  disciplinari  assegnati  al
          dirigente  prevedendo,  altresi',  l'erogazione di sanzioni
          conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione
          del  rapporto  di  lavoro,  nel  rispetto del principio del
          contraddittorio;
              n)  prevedere  l'equipollenza  tra  la  affissione  del
          codice  disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la
          sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
              o)  abolire  i collegi arbitrali di disciplina vietando
          espressamente  di  istituirli  in  sede  di  contrattazione
          collettiva;
              p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con
          il  pubblico,  di  indossare  un  cartellino identificativo
          ovvero  di esporre sulla scrivania una targa indicante nome
          e cognome, con la possibilita' di escludere da tale obbligo
          determinate  categorie  di  personale,  in  relazione  alla
          specificita' di compiti ad esse attribuiti.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo:
             «Art.  2  (Fonti).  -  1.  Le  amministrazioni pubbliche
          definiscono,   secondo   principi   generali   fissati   da
          disposizioni  di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
          atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
          linee   fondamentali   di   organizzazione   degli  uffici;
          individuano  gli  uffici  di maggiore rilevanza e i modi di
          conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
          dotazioni  organiche  complessive.  Esse  ispirano  la loro
          organizzazione ai seguenti criteri:
              a)  funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
          attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
          efficacia  ed  economicita'.  A  tal fine, periodicamente e
          comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
          e  dell'assegnazione  delle risorse, si procede a specifica
          verifica e ad eventuale revisione;
              b)  ampia  flessibilita',  garantendo  adeguati margini
          alle  determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
          sensi dell'art. 5, comma 2;
              c)   collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi  al dovere di comunicazione interna ed esterna,
          ed   interconnessione   mediante   sistemi   informatici  e
          statistici pubblici;
              d)  garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza
          dell'azione  amministrativa, anche attraverso l'istituzione
          di  apposite  strutture  per  l'informazione ai cittadini e
          attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
          della responsabilita' complessiva dello stesso;
              e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
          degli  uffici  con  le esigenze dell'utenza e con gli orari
          delle   amministrazioni  pubbliche  dei  Paesi  dell'Unione
          europea.
             1-bis.  I  criteri  di organizzazione di cui al presente
          articolo  sono  attuati  nel  rispetto  della disciplina in
          materia di trattamento dei dati personali.
             2.   I   rapporti   di   lavoro   dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinati   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  legge  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata, non sono
          ulteriormente    applicabili,   solo   qualora   cio'   sia
          espressamente previsto dalla legge.
             3.  I  rapporti  individuali di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previste nel
          titolo  III  del  presente decreto; i contratti individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione   di  trattamenti  economici  puo'  avvenire
          esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
          previsti  dal  comma  3-ter  e  3-quater  dell'art. 40 e le
          ipotesi  di  tutela  delle  retribuzioni  di  cui  all'art.
          47-bis,  o,  alle  condizioni  previste, mediante contratti
          individuali.  Le  disposizioni di legge, regolamenti o atti
          amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
          previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
          dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti  con  le  modalita' e nelle misure previste dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.
             3-bis.   Nel   caso   di   nullita'  delle  disposizioni
          contrattuali  per  violazione  di  norme  imperative  o dei
          limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
          gli  articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «Art.  3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
             1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
             1-ter.  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
             2.   Il   rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 112 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5  gennaio  1967,  n.  18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
             «Art.  112  (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
          aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
          negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  triennale  tanto  per  la parte
          economica  che normativa, i cui contenuti sono recepiti con
          decreto del Presidente della Repubblica:
              a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
          criteri indicati nei commi seguenti;
              b) l'orario di lavoro;
              c) il congedo ordinario e straordinario;
              d) la reperibilita';
              e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
              f) i permessi brevi per esigenze personali;
              g) le aspettative ed i permessi sindacali.
             Ai  fini  dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo   si  considerano  rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
             La  delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
             Il  procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
              a)  la  procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
              b)  le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
              c)  l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
              d)   entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
             Il  procedimento  negoziale  di  cui  al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
          tale  sede  definiti,  rapportati  alla figura apicale, del
          trattamento   economico   del   personale   della  carriera
          diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
          con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
          ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
          nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
          responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
             La  componente  stipendiale  di  base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
             La  graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo, a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
             La  componente  del  trattamento  economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
             Per  il  finanziamento  delle  componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          negoziale.».
             -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
          «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle  Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
             -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 recante
          «Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della  legge  28  luglio  1999, n. 266» e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  2  giugno  2000,  n.  127, supplemento
          ordinario.
             - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
          «Ordinamento  del  personale del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  a  norma  dell'art.  2 della legge 30 settembre
          2004,  n.  252»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
          ottobre 2005, n. 249.
             - Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
          «Ordinamento  della  carriera dirigenziale penitenziaria, a
          norma  della L. 27 luglio 2005, n. 154» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.