La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               ART. 1
                     (Risultati differenziali).
   1.  Per  l'anno  2000,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta determinato in termini di competenza in lire 79.500
miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della  legge  5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2,
commi  13,  14,  15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi
compreso  l'indebitamento  all'estero  per un importo complessivo non
superiore   a   lire   4.000  miliardi  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in
termini   di   competenza,   in  lire  350.800  miliardi  per  l'anno
finanziario 2000.
   2.  Per  gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi,
al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi
per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso  al  mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000
miliardi  ed  in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli  anni  2001  e  2002,  il  livello  massimo  del saldo netto da
finanziare  e'  determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi
ed  in  lire  51.800  miliardi  ed  il livello massimo del ricorso al
mercato  e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed
in lire 309.000 miliardi.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Le  maggiori  entrate tributarie che si realizzassero nel 2000
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli    obiettivi    sull'indebitamento    netto    delle    pubbliche
amministrazioni   e  sui  saldi  di  finanza  pubblica  definiti  dal
Documento   di  programmazione  economico-finanziaria  2000-2003.  In
quanto  eccedenti  rispetto  a  tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate  derivanti  dalla  lotta all'evasione fiscale, determinate ai
sensi  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, e le minori spese sono
destinate  alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda
necessario  finanziare  interventi  di  particolare  rilievo  per lo.
sviluppo  economico  ovvero  fare  fronte  a  situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
 
                 Avvertenza:
                    Il  testo  de1le  note  qui  pubblicato  e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                    Note all'art. 1:
                    - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
          468  del 1978, come da ultimo modificato dalla legge n. 208
          del 1999:
                    "Art.  11  (Legge  finanziaria). - 1. Il Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il Ministro del bilancio e
          della  programmazione  economica  e  con  il Ministro delle
          finanze,    presenta   al   Parlamento,   entro   il   mese
          di settembre, il disegno di legge finanziaria.
                    2.  La  legge  finanziaria,  in  coerenza con gli
          obiettivi   di   cui  al  comma  2,  dell'art.  3,  dispone
          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il
          periodo  compreso  nel bilancio pluriennale e provvede, per
          il   medesimo   periodo,  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze  previste  dalla  legislazione vigente al fine di
          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
                    3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme
          di    delega    o   di   carattere   ordinamentale   ovvero
          organizzatorio.  Essa  contiene esclusivamente norme tese a
          realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                      a) il  livello  massimo  del ricorso al mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                      b)   le   variazioni   delle   aliquote,  delle
          detrazioni  e degli scaglioni, le altre misure che incidono
          sulla   determinazione   del   quantum  della  prestazione,
          afferenti  imposte  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio
          dell'anno  cui  essa  si  riferisce,  nonche' le correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                      c) la  determinazione, in apposita tabella, per
          le  leggi  che  dispongono  spese  a carattere pluriennale,
          delle  quote  destinate  a  gravare  su ciascuno degli anni
          considerati;
                      d) la   determinazione,  in  apposita  tabella,
          della  quota  da  iscrivere  nel bilancio di ciascuno degli
          anni  considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di
          spesa  permanente,  di natura corrente e in conto capitale,
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                      e) la   determinazione,  in  apposita  tabella,
          delle  riduzioni,  per  ciascuno degli anni considerati dal
          bilancio  pluriennale,  di  autorizzazioni  legislative  di
          spesa;
                      f)  gli  stanziamenti  di  spesa,  in  apposita
          tabella,  per  il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
          di  norme  vigenti  classificate  tra  le  spese  in  conto
          capitale  e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
          uno    stanziamento   di   competenza,   nonche'   per   il
          rifinanziamento,  qualora  la  legge  lo preveda, per uno o
          piu'  degli  anni  considerati dal bilancio pluriennale, di
          norme   vigenti   che   prevedono  interventi  di  sostegno
          dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
                      g)  gli  importi  dei  fondi  speciali previsti
          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                      h) l'importo  complessivo massimo destinato, in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                      i) altre   regolazioni  meramente  quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                      i-bis)  norme che comportano aumenti di entrata
          o  riduzioni  di spesa, restando escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                      i-ter)  norme che comportano aumenti di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale.
                    4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale
          quota  delle  nuove  o  maggiori  entrate  per ciascun anno
          compreso   nel   bilancio   pluriennale   non  puo'  essere
          utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
                    5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma,
          della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove   finalizzazioni   nette   da   iscrivere,  ai  sensi
          del-l'art.  11-bis,  nel  fondo speciale di parte corrente,
          nei  limiti  delle  nuove  o maggiori  entrate  tributarie,
          extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
          di autorizzazioni di spesa corrente.
                    6.  In  ogni caso, ferme restando le modalita' di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento.".
                    -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo
          degli artt. 3 e 11-bis della legge n. 468 del 1978:
                    "Art.     3    (Documento    di    programmazione
          economico-finanziaria).  -  1.  Entro  il 30 giugno di ogni
          anno,  il  Governo  presenta  al  Parlamento, ai fini delle
          conseguenti  deliberazioni,  il documento di programmazione
          economico-finanziaria  che  definisce la manovra di finanza
          pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
                    2.     Nel     documento     di    programmazione
          economico-finanziaria,  premessa  la valutazione puntuale e
          motivata   degli   andamenti   reali   e   degli  eventuali
          scostamenti  rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti
          documenti  di  programmazione economico-finanziaria e della
          evoluzione    economico-finanziaria    internazionale    in
          particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
                      a) i  parametri economici essenziali utilizzati
          e  le  previsioni  tendenziali,  per  grandi  comparti, dei
          flussi  di  entrata  e  di  spesa del settore statale e del
          conto  consolidato  delle  pubbliche amministrazioni basate
          sulla  legislazione  vigente,  ivi  compreso  il  flusso di
          risorse   destinate  allo  sviluppo  del  Mezzogiorno,  con
          l'indicazione  dei  fondi  nazionali addizionali, e, per la
          parte   discrezionale   della  spesa,  sull'invarianza  dei
          servizi e delle prestazioni offerte;
                      b) gli    obiettivi    macroeconomici   ed   in
          particolare  quelli  relativi  allo  sviluppo del reddito e
          dell'occupazione;
                      c) gli  obiettivi, conseguentemente definiti in
          termini   di   rapporto  al  prodotto  interno  lordo,  del
          fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del
          conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto
          e  al  lordo  degli  interessi,  e  del  debito del settore
          statale  e  del  conto  delle pubbliche amministrazioni per
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
                      d) gli  obiettivi,  coerenti  con quelli di cui
          alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo,
          di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle
          pubbliche  amministrazioni,  al  lordo  e  al  netto  degli
          interessi,  per  ciascuno  degli anni compresi nel bilancio
          pluriennale,   e   gli   eventuali   scostamenti   rispetto
          all'evoluzione   tendenziale   dei   flussi  della  finanza
          pubblica  di  cui alla precedente lettera a), e le relative
          cause;
                      e) le  conseguenti  regole  di variazione delle
          entrate  delle spese del bilancio di competenza dello Stato
          e  delle  aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi
          nell'articolazione  degli  interventi per il periodo cui si
          riferisce il bilancio pluriennale;
                      f) l'articolazione  degli  interventi, anche di
          settore,  collegati alla manovra di finanza pubblica per il
          periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
          conseguimento   degli  obiettivi  di  cui  alle  precedenti
          lettere  b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
          lettera  e),  con  la  valutazione  di massima dell'effetto
          economico-finanziario   attribuito   a   ciascun   tipo  di
          intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
                    3.     Il     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria,  sulla  base  di  quanto definito al
          comma  2, indica i criteri ed i parametri per la formazione
          del bilancio annuale e pluriennale.
                    4.     Il     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria  indica i disegni di legge collegati,
          di  cui  al  comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno
          dei   quali   reca   disposizioni   omogenee  per  materia,
          evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di
          cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
                    4-bis.   In  occasione  della  presentazione  del
          Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea,
          il  Governo presenta al Parlamento una nota informativa che
          motiva,  attraverso  un  adeguato corredo documentativo, le
          eventuali  nuove previsioni degli indicatori macroeconomici
          e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle
          contenute      nel      documento     di     programmazione
          economico-finanziaria precedentemente approvato.".
                    "Art.  11-bis  (Fondi  speciali).  -  1. La legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
                    2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma
          1  rappresentano  il  saldo  fra  accantonamenti  di  segno
          positivo  per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate
          e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
                    3.  Gli  accantonamenti di segno negativo possono
          essere  previsti  solo  nel  caso  in  cui i corrispondenti
          progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
                    4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
          non  possono  essere utilizzate per destinazioni diverse da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
                    5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente
          e,  se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati
          da  un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera  b),
          dell'art. 11.".
                    -   La   legge  13 maggio  1999,  n.  133,  reca:
          "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e  federalismo  fiscale"  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, Supplemento ordinario.