Art. 57.
  Gli  insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e
                     da professori a contratto.
  Non  possono  essere  proposti per la nomina a professori di ruolo,
docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso o
                      valutazione comparativa.
  Possono  essere  proposti  per  la  nomina a professori a contratto
professori  di  ruolo  in  altre  universita',  o  liberi  docenti, o
                              studiosi.
  Contratti  di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti
           e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
  I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono
    rinnovabili di norma non piu' di due volte in un quinquennio.
                              (Omissis).
                   Inserimento seguente articolo.