Art. 57. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto. Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso o valutazione comparativa. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre universita', o liberi docenti, o studiosi. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana. I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non piu' di due volte in un quinquennio. (Omissis). Inserimento seguente articolo.