Art. 6.
                  (Attivita' istruttorie in materia
                  di sportello unico delle imprese)
1.  Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' inserito il seguente:
"Art.  27-bis.  -  (Misure organizzative per lo sportello unico delle
imprese)  - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti
a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie
nell'ambito   del   procedimento   di  cui  al  regolamento  previsto
dall'articolo  20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la
realizzazione,  l'ampliamento,  la ristrutturazione, la riconversione
di  impianti  produttivi  e  per  l'esecuzione  di  opere  interne ai
fabbricati,  nonche'  per la determinazione delle aree destinate agli
investimenti   produttivi,   provvedono   all'adozione  delle  misure
organizzative  necessarie  allo  snellimento delle predette attivita'
istruttorie,  al  fine  di assicurare il coordinamento dei termini di
queste con i termini di cui al citato regolamento".
 
          Note all'articolo 6.
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          S.O.,   reca:   "Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59". Si trascrive il testo degli articoli da 23 a 27 del
          medesimo decreto legislativo:
              "Art.  23  (Conferimento  di  funzioni ai comuni). - 1.
          Sono   attribuite  ai  comuni  le  funzioni  amministrative
          concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
          la  riattivazione,  la localizzazione e la rilocalizzazione
          di  impianti  produttivi,  ivi  incluso  il  rilascio delle
          concessioni o autorizzazioni edilizie.
              2.  Nell'ambito  delle funzioni conferite in materia di
          industria  dall'articolo  19,  le regioni provvedono, nella
          propria   autonomia   organizzativa  e  finanziaria,  anche
          attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
          dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
          riferimento  alla  localizzazione  ed  alla  autorizzazione
          degli   impianti   produttivi  e  alla  creazione  di  aree
          industriali.  L'assistenza  consiste, in particolare, nella
          raccolta  e  diffusione,  anche  in  via  telematica, delle
          informazioni  concernenti  l'insediamento  e lo svolgimento
          delle  attivita'  produttive  nel territorio regionale, con
          particolare  riferimento  alle  normative applicabili, agli
          strumenti   agevolativi   e   all'attivita'   delle  unita'
          organizzative   di   cui  all'articolo  24,  nonche'  nella
          raccolta  e  diffusione  delle informazioni concernenti gli
          strumenti  di  agevolazione contributiva e fiscale a favore
          dell'occupazione  dei  lavoratori  dipendenti  e del lavoro
          autonomo.
              3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita' produttive".
              Art. 24. (Princi'pi organizzativi per l'esercizio delle
          funzioni   amministrative   in   materia   di  insediamenti
          produttivi).  - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
          forma  associata,  anche con altri enti locali, le funzioni
          di  cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura
          sia responsabile dell'intero procedimento.
              2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
          al  fine  di  garantire  a tutti gli interessati l'accesso,
          anche  in  via  telematica, al proprio archivio informatico
          contenente  i dati concernenti le domande di autorizzazione
          e  il  relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
          per   le   procedure   autorizzatorie,   nonche'  tutte  le
          informazioni  disponibili a livello regionale, ivi comprese
          quelle  concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
          essere fornite in modo coordinato.
              3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la
          realizzazione dello sportello unico.
              4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
          possono   avvalersi,   nelle  forme  concordate,  di  altre
          amministrazioni  ed enti pubblici, cui possono anche essere
          affidati singoli atti istruttori del procedimento.
              5.   Laddove   siano  stipulati  patti  territoriali  o
          contratti  d'area,  l'accordo tra gli enti locali coinvolti
          puo'  prevedere  che  la gestione dello sportello unico sia
          attribuita  al  soggetto  pubblico responsabile del patto o
          del contratto".
              Art.   25.   (Procedimento).   -   1.  Il  procedimento
          amministrativo     in     materia     di     autorizzazione
          all'insediamento   di   attivita'   produttive   e'  unico.
          L'istruttoria  ha  per  oggetto  in  particolare  i profili
          urbanistici,  sanitari,  della  tutela  ambientale  e della
          sicurezza.
              2.   Il  procedimento,  disciplinato  con  uno  o  piu'
          regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge
          15 marzo 1997, n. 59 si ispira ai seguenti princi'pi:
                a)  istituzione  di  uno  sportello  unico  presso la
          struttura  organizzativa  e individuazione del responsabile
          del procedimento;
                b)   trasparenza   delle  procedure  e  apertura  del
          procedimento  alle  osservazioni  dei soggetti portatori di
          interessi diffusi;
                c)    facolta'   per   l'interessato   di   ricorrere
          all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
          responsabilita',   della   conformita'  del  progetto  alle
          singole prescrizioni delle norme vigenti;
                d)  facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i
          termini  per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
          realizzare      l'impianto      in     conformita'     alle
          autocertificazioni  prodotte, previa valutazione favorevole
          di  impatto  ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
          purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
                e)   previsione   dell'obbligo   della  riduzione  in
          pristino   nel   caso   di   falsita'   di   alcuna   delle
          autocertificazioni,   fatti  salvi  i  casi  di  errori  od
          omissioni    materiali   suscettibili   di   correzioni   o
          integrazioni;
                f)  possibilita'  del  ricorso  da  parte del comune,
          nella  qualita'  di amministrazione procedente, ove non sia
          esercitata  la  facolta'  di  cui  alla  lettera  c),  alla
          conferenza  di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
          il  provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge
          7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio
          1997, n. 127;
                g)   possibilita'  del  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi  quando  il progetto contrasti con le previsioni di
          uno  strumento  urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
          di  servizi  registri  un  accordo  sulla  variazione dello
          strumento   urbanistico,   la   determinazione  costituisce
          proposta    di    variante   sulla   quale   si   pronuncia
          definitivamente  il  consiglio comunale, tenuto conto delle
          osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
          di   servizi   nonche'  delle  osservazioni  e  opposizioni
          formulate   dagli   aventi  titolo  ai  sensi  della  legge
          17 agosto 1942, n. 1150;
                h)  effettuazione  del collaudo, da parte di soggetti
          abilitati     non     collegati    professionalmente    ne'
          economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
          la  presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i
          termini  stabiliti;  l'autorizzazione  e  il  collaudo  non
          esonerano   le  amministrazioni  competenti  dalle  proprie
          funzioni   di   vigilanza  e  controllo  e  dalle  connesse
          responsabilita' previste dalla legge.
              3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle norme fondamentali contenute nel presente
          articolo  secondo  le  previsioni  dei rispettivi statuti e
          delle relative norme di attuazione".
              Art.   26.  (Aree  industriali  e  aree  ecologicamente
          attrezzate).  -  1.  Le  regioni e le provincie autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  disciplinano, con proprie leggi, le
          aree  industriali  e  le  aree  ecologicamente  attrezzate,
          dotate  delle  infrastrutture  e  dei  sistemi  necessari a
          garantire   la  tutela  della  salute,  della  sicurezza  e
          dell'ambiente.  Le  medesime leggi disciplinano altresi' le
          forme  di  gestione  unitaria  delle  infrastrutture  e dei
          servizi  delle  aree  ecologicamente attrezzate da parte di
          soggetti  pubblici  o privati, anche costituiti ai sensi di
          quanto  previsto  dall'articolo  12 della legge 23 dicembre
          1992, n. 498, e dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  nonche'  le modalita' di acquisizione dei termini
          compresi  nelle  aree  industriali,  ove  necessario  anche
          mediante    espropriazione.    Gli    impianti   produttivi
          localizzati   nelle  aree  ecologicamente  attrezzate  sono
          esonerati     dall'acquisizione     delle    autorizzazioni
          concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
              2.  Le  regioni  e le provincie autonome individuano le
          aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le
          aree,  zone  o nuclei gia' esistenti, anche se totalmente o
          parzialmente  dismessi.  Al  procedimento di individuazione
          partecipano gli enti locali interessati".
              - "Art.  27.  (Esclusioni)  -  1. Sono  fatte  salve le
          vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e
          di  impatto  ambientale.  Per  gli impianti nei quali siano
          utilizzati   materiali   nucleari,   per  gli  impianti  di
          produzione   di   materiale  d'armamento,  per  i  depositi
          costieri,  per  gli  impianti di produzione, raffinazione e
          stoccaggio   di   oli   minerali   e  deposito  temporaneo,
          smaltimento,  recupero  e  riciclaggio  dei  rifiuti non si
          applicano i princi'pi di cui alle lettere c) e d) del comma
          2 dell'articolo 25".
              - Per  il  testo  dell'articolo 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si vedano le note all'articolo 1.