Art. 9. Abrogazioni A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica giugno 1989, n. 256. I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'art. 10. A decorrere dalla medesima data sono altresi' abrogati il decreto 20 maggio 1987 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni recante "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi" e i precedenti decreti da questo modificati, il provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole "All'atto di emissione del buono ...." alle parole "... ed il periodo di prescrizione". Inoltre, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi i testi contenuti negli allegati 3 e 4 del decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" dalle parole "Il presente buono ..." fino alle parole "... sottrazione o distruzione".