Art. 9.
                             Abrogazioni
  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato,  ai  sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  284,  il  capo  VI  del titolo I del libro III del
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le
relative  norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica giugno 1989, n. 256.
  I  buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto, nonche' le operazioni relative ai
medesimi  buoni,  restano  regolati dalle disposizioni richiamate dal
precedente comma, salvo quanto previsto dall'art. 10.
  A  decorrere  dalla medesima data sono altresi' abrogati il decreto
20  maggio  1987  del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
delle   poste   e   telecomunicazioni   recante  "Modificazioni  alle
caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi" e i precedenti
decreti  da  questo  modificati,  il provvedimento 15 aprile 1997 del
Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con
il   direttore   generale  del  tesoro  recante  "Modificazioni  alle
caratteristiche  tecniche dei buoni postali fruttiferi", il decreto 8
ottobre  1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto
con   il  direttore  generale  del  tesoro  recante  "Caratteristiche
tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'art.
3,  comma  2,  seconda parte, dalle parole "All'atto di emissione del
buono ...." alle parole "... ed il periodo di prescrizione". Inoltre,
a  decorrere  dalla  medesima  data, sono soppressi i testi contenuti
negli  allegati  3  e  4  del  decreto  8 ottobre 1998 del segretario
generale  delle  comunicazioni  di concerto con il direttore generale
del  tesoro  recante  "Caratteristiche  tecniche  dei  buoni  postali
fruttiferi  in  euro"  dalle parole "Il presente buono ..." fino alle
parole "... sottrazione o distruzione".