Art. 3


                       Regime degli interventi

  1.  Per  assicurare  il  necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione  degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura  non  regolamentare,  provvede  alla costituzione di strutture
operative   temporanee  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  al
presente Capo.
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente Capo,
il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
  3.  Al  personale  di  cui  all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987,  n.  49,  inviato  in  breve  missione  per  le  attivita' e le
iniziative di cui agli articoli 1 e 2, e' corrisposta l'indennita' di
missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
intera  incrementata  del  trenta  per  cento, calcolata sulla diaria
prevista  con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman.  Il  Ministero  degli  affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche
di  cui  all'articolo  13  della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, e'
autorizzato  a  sostenere  le spese di vitto ed alloggio strettamente
indispensabili  per il personale inviato in missione nei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di
sicurezza  debba  essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione.
  4.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e alle
iniziative  di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive  modificazioni,  nonche'  l'articolo  3,  commi  1  e 5, e
l'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  5. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2,   il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  conferire  incarichi
temporanei  di  consulenza  anche  ad enti e organismi specializzati,
nonche'   a  personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in
possesso  di  specifiche  professionalita'  e  stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni
di  cui  all'articolo  1,  commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  nonche'  in  deroga alle disposizioni di cui
all'articolo  7  e  all'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo
2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni.  Gli  incarichi  sono
affidati,  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri  abbia  escluso  che  localmente  esistano le professionalita'
richieste.
  6.  Nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'articolo  1  comma 1,
all'articolo  2,  comma  1, nonche' dei residui degli stanziamenti di
cui  all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12,  all'articolo  1,  comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed
all'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
sono  convalidati  gli  atti  adottati,  le  attivita'  svolte  e  le
prestazioni  effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, conformi alla disciplina contenuta
nel presente articolo.
  7.  L'articolo  01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12,  si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate
entro   il  30  giugno  2009,  possono  essere  impegnate  nel  corso
dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
  8.  Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo
01,  comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo
1,  comma  1  della  legge  3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1,
comma  1,  del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i
commi 6 e 7 del presente articolo.
  9.  Le  somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere
impegnate  nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non
impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
  10.  Alle  spese  previste  all'articolo  1  e  all'articolo  2 del
presente   Capo   non   si  applica  l'articolo  60,  comma  15,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  11.   L'organizzazione   delle  attivita'  di  coordinamento  degli
interventi  di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o
piu'  decreti  di  natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
  a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di
raccordo  con  le autorita' e le strutture amministrative locali e di
Governo;
  b)  l'istituzione  e  la  composizione,  presso  il Ministero degli
affari  esteri,  di  una  apposita  struttura  ("Task Force"), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
  c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.