Art. 4


              Disposizioni relative al Servizio europeo
                        per l'azione esterna

  1.  Per  fare fronte alle accresciute responsabilita' in materia di
sicurezza   internazionale   derivanti  dall'entrata  in  vigore  del
Trattato  di  Lisbona  il  1°  dicembre  2009, e al fine di adempiere
tempestivamente  agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato
membro  dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo
di  azione esterna, che dovra' essere operativo a partire dall'aprile
2010,  nel  limite  degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell'articolo  189  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli
affari   esteri   puo'   mettere  a  disposizione  delle  istituzioni
dell'Unione  europea  fino  a  cinquanta  funzionari  della  carriera
diplomatica,   destinati  a  prestare  servizio  presso  le  predette
istituzioni,  le  loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso
organizzazioni  internazionali  o regionali, nonche' presso strutture
di  direzione  e  gestione  di  specifiche  iniziative  o  operazioni
nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
  2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 e' valutato
ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
  3.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco
delle  assunzioni  nel  pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a
bandire  annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica
e  ad  assumere  un contingente annuo non superiore a 35 segretari di
legazione  in  prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie
consentite  dalla  legislazione  vigente  in base alle cessazioni del
personale, e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010,
di  euro  3.496.800  per  l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere
dall'anno 2012.
  4.  A  decorrere  dal  1°  luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui
all'articolo  1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
rideterminato  in  90  euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105
euro.
  5.  Le  successive  variazioni all'importo da corrispondersi per il
trattamento  delle  domande  per visti nazionali sono determinate con
decreto   interministeriale,  avente  natura  non  regolamentare,  su
proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000
euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a
valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800
euro  a  decorrere  dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
delle  proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo
speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012,  nell'ambito  del  programma "Fondi di riserva e speciali"
della  missione  "Fondi  da  ripartire" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.