IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,
n. 439; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  concernente
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma  degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,  concernente
l'istituzione del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  nonche'  il   riordino
dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e  3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto l'articolo 1, commi 612,  613,  614  e  615  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Vista  la  legge  27  settembre  2007,   n.   165,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del  Senato  relativa  all'applicazione  anche
all'INFN  della  disciplina  generale  prevista  per  i  consigli  di
amministrazione degli enti data la  peculiarita'  dell'organizzazione
dell'ente medesimo; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del Senato relativa al ripristino  del  parere
delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti
in quanto la nuova procedura si fonda su  una  scelta  dei  candidati
attraverso  criteri  selettivi  e  di  valutazione  operati  da   uno
specifico comitato selettivo di alto profilo; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del Senato circa la possibilita',  nella  fase
di prima  attuazione  della  riforma,  per  i  presidenti  di  essere
rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno  di
otto anni in quanto si e' accolta una  condizione  differente,  posta
sul medesimo comma, dalla VII Commissione della  Camera  al  fine  di
uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di
amministrazione; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente della  Camera  relativa  all'eliminazione  del
numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione  e  dei
consigli  tecnico-scientifici  in  quanto  entrambe  le  disposizioni
realizzano la delega  prevista  dalla  legge  n.  165/2007,  fissando
limiti e metodo della prevista riduzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione
normativa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Obiettivi del riordino e definizioni 
 
  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le attivita' nel  settore  della  ricerca,  di  garantire  autonomia,
trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al  riordino
della disciplina relativa agli  statuti  e  agli  organi  degli  enti
pubblici   nazionali   di    ricerca,    vigilati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  e'  emanato  il
presente decreto legislativo, nel rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n.  59
e di quelli fissati dalla legge delega 27  settembre  2007,  n.  165,
cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1  dell'articolo  27
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  2.  Agli  effetti  del  presente  decreto  legislativo,   ove   non
diversamente disposto, si intendono: 
    a) per enti di ricerca: gli enti pubblici  nazionali  di  ricerca
vigilati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b)  per  Ministro  e  Ministero:  rispettivamente,  il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c)  per  PNR:  il  Programma  nazionale  della  ricerca,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204; 
    d) per PTA: Piano triennale di attivita', di cui all'articolo 5; 
    e) per DVS: il Documento di visione  strategica  decennale  degli
enti di ricerca, di cui all'articolo 5. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Gli articoli  9,  33,  76  e  87  della  Costituzione
          stabiliscono che: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica  Tutela  il
          paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico   della
          Nazione». 
                «Art. 33.  - La Repubblica detta  le  norme  generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'  inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e ne fissa la prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              -  La  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni  concernente:  «Delega  al  Governo  per   il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204
          concernente:  «Disposizioni  per   il   coordinamento,   la
          programmazione e la valutazione  della  politica  nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera d),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59,» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          luglio 1998, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998,  n.  439,  recante:  «Norme  di  semplificazione  dei
          procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,  da
          parte dei Ministeri  vigilanti,  in  ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
          297. 
              - Il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,
          concernente: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici
          nazionali, a norma degli articoli 11 e 14  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          15 novembre 1999, n. 268. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2004,  n.  286,
          concernente:  «Istituzione  del   Servizio   nazionale   di
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
          degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53,»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  2004,  n.
          282. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 612, 613,  614
          e 615 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  concernente:
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «612. Al   fine   di   potenziare   la   qualificazione
          scientifica     nonche'     l'autonomia      amministrativa
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI),  al
          decreto  legislativo  19  novembre  2004,  n.   286,   sono
          apportate  le  seguenti  modificazioni,  che   non   devono
          comportare oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello
          Stato: 
                a) le parole: «Comitato direttivo»  sono  sostituite,
          ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»; 
                b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. -  (Organi). -  1.  Gli  organi  dell'Istituto
          sono: 
                a) il Presidente; 
                b) il Comitato di indirizzo; 
                c) il Collegio dei revisori dei conti»; 
                  c)  all'art.  5,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «1. Il Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  alta
          qualificazione scientifica e con  adeguata  conoscenza  dei
          sistemi  di  istruzione  e  formazione  e  dei  sistemi  di
          valutazione  in  Italia  ed  all'estero.  E'  nominato  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri,  su  designazione
          del Ministro, tra una  terna  di  nominativi  proposti  dal
          Comitato  di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i   propri
          componenti.  L'incarico   ha   durata   triennale   ed   e'
          rinnovabile, con le medesime modalita',  per  un  ulteriore
          triennio»; 
                  d)  all'art.  6,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «1.  Il  Comitato  di  indirizzo  e'   composto   dal
          presidente e da otto membri, nel rispetto del principio  di
          pari  opportunita',  dei  quali   non   piu'   di   quattro
          provenienti  dal  mondo  della  scuola.  I  componenti  del
          Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti  nei  settori
          di competenza dell'Istituto, sulla base di una  indicazione
          di candidati effettuata da un'apposita commissione,  previo
          avviso da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  finalizzato
          all'acquisizione    dei    curricula.    La     commissione
          esaminatrice, nominata dal Ministro,  e'  composta  da  tre
          membri compreso  il  Presidente,  dotati  delle  necessarie
          competenze amministrative e scientifiche. 
              613.  L'INVALSI,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          relativo al personale dell'area V della  dirigenza  per  il
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  il   primo   biennio
          economico 2002-2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006  e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio  scolastico  regionale,   sulla   base   delle
          indicazioni del Ministro della pubblica istruzione,  assume
          i seguenti compiti: 
                a) formula  al  Ministro  della  pubblica  istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
                b)  definisce  le  procedure  da   seguire   per   la
          valutazione dei dirigenti scolastici; 
                c) formula proposte per la formazione dei  componenti
          del team di valutazione; 
                d) realizza il monitoraggio sullo  sviluppo  e  sugli
          esiti del sistema di valutazione. 
              614.  Le  procedure  concorsuali  di  reclutamento  del
          personale, di cui alla dotazione  organica  definita  dalla
          tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n. 286,  devono  essere  espletate  entro  sei  mesi  dalla
          indizione dei relativi bandi,  con  conseguente  assunzione
          con  contratto  a  tempo   indeterminato   dei   rispettivi
          vincitori. 
              615. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il presidente e i componenti  del  Comitato
          direttivo dell'INVALSI  cessano  dall'incarico.  In  attesa
          della costituzione dei  nuovi  organi,  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  nomina   uno   o   piu'   commissari
          straordinari.». 
              - Il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2007-2008 ed in  materia  di  concorsi
          per ricercatori universitari», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208 e convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, della legge25 ottobre 2007,
          n. 176, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          2007, n. 250. 
              - La legge 27 settembre  2007,  n.  165,  e  successive
          modificazioni recante: «Delega al  Governo  in  materia  di
          riordino  degli  enti  di  ricerca»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n. 236. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga  di   termini)   e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1° luglio 2009, n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini e della partecipazione  italiana
          a missioni internazionali): 
                «Art. 17 (Enti pubblici: economie,  controlli,  Corte
          dei conti). - 1. All'art. 26 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) nel secondo periodo le parole  «31  marzo  2009»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 
                  b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
          «Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 
              2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 le parole «30 giugno  2009»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione»
          fino  a  «Ministri  interessati»  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «su  proposta  del  Ministro  o   dei   Ministri
          interessati, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
          programma di Governo e il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze». 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  il  Ministero  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  a
          ciascuna amministrazione vigilante sono  assegnati,  tenuto
          conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
          degli effetti derivanti dagli  interventi  di  contenimento
          della spesa di cui  ai  successivi  commi  5,  6  e  7  del
          presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di  spesa  da
          conseguire  a  decorrere  dall'anno  2009,   nella   misura
          complessivamente indicata dall'art.  1,  comma  483,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296.   Le   amministrazioni
          vigilanti   competenti   trasmettono   tempestivamente    i
          rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
          enti assoggettati a riordino. 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'art.  60,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai  fini
          dell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica  delle
          economie gia' conseguite dagli enti ed  organismi  pubblici
          vigilati  in  relazione  ai  rispettivi  provvedimenti   di
          riordino, adottano interventi di  contenimento  strutturale
          della  spesa  dei  predetti  enti  e  organismi   pubblici,
          ulteriori rispetto a quelli gia'  previsti  a  legislazione
          vigente, idonei a garantire l'integrale  conseguimento  dei
          risparmi di cui al comma 3. 
              6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
                «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e  sino  al  conseguimento  degli  obiettivi   di
          contenimento   della    spesa    assegnati    a    ciascuna
          amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni  e
          gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del
          presente articolo non possono procedere a nuove  assunzioni
          di personale  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi
          comprese quelle  gia'  autorizzate  e  quelle  previste  da
          disposizioni di carattere speciale.  Sono  fatte  salve  le
          assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di  polizia
          e  delle  amministrazioni  preposte  al   controllo   delle
          frontiere, delle forze  armate,  del  Corpo  nazionale  dei
          Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
          del personale di magistratura e  del  comparto  scuola  nei
          limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
          di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le
          assunzioni dell'Agenzia italiana  del  farmaco  nei  limiti
          consentiti dalla normativa vigente. 
              8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di  cui
          al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
          centrali di bilancio, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  ed  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   le
          economie conseguite in via strutturale in riferimento  alle
          misure relative agli enti ed  organismi  pubblici  vigilati
          ed, eventualmente, alle spese relative al proprio  apparato
          organizzativo. Le economie conseguite dagli  enti  pubblici
          che non ricevono contributi a carico dello  Stato,  inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. Ove  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa assegnati ai sensi del comma  3  non  risultino
          conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
          restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
          clausola di salvaguardia di  cui  all'art.  2,  comma  641,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9.  In  esito  alla  comunicazione   da   parte   delle
          amministrazioni delle suddette economie di cui al comma  8,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione e i Ministri interessati, e'  determinata  la
          quota da portare in riduzione  degli  stati  di  previsione
          della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti  in
          termini di  indebitamento  netto  rispetto  agli  obiettivi
          assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
          alla mancata  attivazione  del  processo  di  riordino,  di
          trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
          enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art.  2,
          comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come
          modificato dal presente articolo. 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale  percentuale
          puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti  messi
          a concorso per i comuni che, allo scopo  di  assicurare  un
          efficace esercizio delle funzioni  e  di  tutti  i  servizi
          generali  comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,  si
          costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino  al
          raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'art. 3, comma 94,  lettera  b),  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art.  16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              14.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e
          643 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  comma
          527 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
          e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2010
          e le relative autorizzazioni possono essere concesse  entro
          il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'art. 66, comma 13,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              20. All'art. 4  del  decreto  legislativo  12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: «due  membri»,  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 
              21. All'art. 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente». 
              22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244 e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della  giusta  causa  di  cui  all'art.
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'art. 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
                b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
                d) il comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
                  «5-bis.   Gli   accertamenti   medico-legali    sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle  aziende  sanitarie   locali   su   richiesta   delle
          Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
          istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
          conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico
          delle aziende sanitarie locali. 
                  5-ter.  A  decorrere  dall'anno  2010  in  sede  di
          riparto delle risorse per  il  finanziamento  del  Servizio
          sanitario   nazionale   e'   individuata   una   quota   di
          finanziamento destinata agli scopi di cui al  comma  5-bis,
          ripartita fra le  regioni  tenendo  conto  del  numero  dei
          dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;  gli
          accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati
          nei limiti  delle  ordinarie  risorse  disponibili  a  tale
          scopo.». 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la  successiva  riassegnazione,  quanto  ai
          restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
          annui a decorrere dall'anno 2010,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa  relativa  al  Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              25. L'art. 64, comma 3,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che  il  piano
          programmatico si intende  perfezionato  con  l'acquisizione
          dei  pareri  previsti   dalla   medesima   disposizione   e
          all'eventuale  recepimento  dei   relativi   contenuti   si
          provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello  stesso.  Il
          termine  di  cui  all'art.  64,  comma  4,   del   medesimo
          decreto-legge  n.  112  del  2008   si   intende   comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti  «ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo  n.  276  del
          2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato.»; 
                c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili.»; 
                d) dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente:  «5-bis.
          Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n.  368  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
          lettera b), del presente decreto». 
              27. All'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente: «Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto.». 
              28. All'art. 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
              «c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'art.  16-bis  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              29. Dopo l'art. 57  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
                «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 
              30. All'art. 3, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
                «f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266;». 
              30-bis. Dopo il comma 1  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'». 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art.  7
          della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale  ultimo  fine,  il
          decorso del termine di  prescrizione  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso
          fino alla conclusione del  procedimento  penale.  Qualunque
          atto  istruttorio  o  processuale  posto   in   essere   in
          violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          salvo che sia stata gia'  pronunciata  sentenza  anche  non
          definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo.»; 
                b)    al    comma    1-bis,    dopo    le     parole:
          «dall'amministrazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «di
          appartenenza, o da altra amministrazione,». 
              30-quinquies.   All'art.   10-bis,   comma   10,    del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  le  regioni  di  cui  al  comma  46   sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              33. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  45  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture  di  sistemi   aeroportuali   di   rilevanza
          nazionale  con  traffico  superiore  a  dieci  milioni   di
          passeggeri annui, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si
          fondino sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,
          l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   e'
          autorizzato a stipulare contratti di  programma  in  deroga
          alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi  di
          tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei  livelli  e
          degli standard europei,  siano  orientati  ai  costi  delle
          infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
          criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e  dei
          capitali,  con  modalita'  di  aggiornamento   valide   per
          l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e puo'  graduare  le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art.  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti,  nel
          limite  delle  risorse  non   utilizzate   e   allo   scopo
          finalizzate,  con  interventi  per  la  prosecuzione  delle
          misure di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'art. 23 del presente decreto  e,  ove  le  stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all'art. 1, comma 14,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 
              35-novies. Il comma 11 dell'art. 72  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato  dell'art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa». 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta,  da  utilizzare  in   compensazione   ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive modificazioni, salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.». 
              Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  concernente:  «Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa». 
              «Art. 18. - 1.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  d),  il  Governo,  oltre  a
          quanto previsto dall'articolo 14 della presente  legge,  si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
                a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
          e di coordinamento della politica nazionale della  ricerca,
          anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
          internazionale della ricerca; 
                b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
          enti operanti nel settore, della loro struttura,  del  loro
          funzionamento  e  delle   procedure   di   assunzione   del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi obiettivi, di promuovere e  di  collegare  realta'
          operative di eccellenza, di assicurare il  massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi; 
                c) ridefinire la disciplina e  lo  snellimento  delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca   scientifica,
          tecnologica  e   spaziale   e   per   la   promozione   del
          trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
          nell'industria,   in   particolare   piccola    e    media,
          individuando un momento decisionale  unitario  al  fine  di
          evitare, anche con  il  riordino  degli  organi  consultivi
          esistenti, sovrapposizioni di  interventi  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  riordinando
          gli  enti  operanti  nel   settore   secondo   criteri   di
          programmazione e  di  valutazione,  in  aggiunta  a  quelli
          previsti dall'articolo 14 della presente  legge,  favorendo
          inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme
          di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
          organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di
          convenzionamento con essi; 
                d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
          la valutazione dei risultati dell'attivita'  di  ricerca  e
          dell'impatto  dell'innovazione   tecnologica   sulla   vita
          economica e sociale; 
                e) riordino degli organi consultivi, assicurando  una
          rappresentanza, oltre che alle componenti  universitarie  e
          degli enti di ricerca, anche al mondo  della  produzione  e
          dei servizi; 
                f)  programmazione   e   coordinamento   dei   flussi
          finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
          di ricerca; 
                g)   adozione   di   misure   che   valorizzino    la
          professionalita'  e  l'autonomia  dei  ricercatori   e   ne
          favoriscano la mobilita' interna ed  esterna  tra  enti  di
          ricerca, universita', scuola e imprese. 
              2.  In   sede   di   prima   attuazione   e   ai   fini
          dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
          materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
          propri decreti, i  limiti,  le  forme  e  le  modalita'  di
          intervento e di finanziamento previsti  dalle  disposizioni
          di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20,
          comma   8,   della   presente   legge,    ferma    restando
          l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge  17
          febbraio 1982, n. 46 , ai programmi di ricerca finanziati a
          totale carico dello Stato. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmette  alle
          Camere una relazione sulle linee di  riordino  del  sistema
          della ricerca, nella quale: 
                a)  siano  censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
          operanti  nel  settore  o  da  istituire,  articolati   per
          tipologie e funzioni; 
                b) sia indicata la natura della loro autonomia e  dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento; 
                c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
          programmazione  e  la  valutazione,   nonche'   di   quelli
          riguardanti  la  professionalita'  e   la   mobilita'   dei
          ricercatori.» 
              - Per i riferimenti della legge 27 settembre  2007,  n.
          165, si veda la nota alle premesse. 
              - Il comma 1 dell'art. 27 della legge 18  giugno  2009,
          n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile» recita: 
              «1. All'art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007,
          n. 165, recante delega al Governo in  materia  di  riordino
          degli  enti  di  ricerca,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) nell'alinea, le parole: «il  termine  di  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge»
          sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»; 
                b) nella  lettera  b),  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti:  «e  dei
          regolamenti di amministrazione, finanza e  contabilita',  e
          del personale» ed il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca esercita  il  controllo  sui  regolamenti  di
          amministrazione,  finanza  e   contabilita',   sentito   il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   sui
          regolamenti   del   personale,    sentiti    il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione»; 
                c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
                  «c) formulazione e deliberazione degli statuti,  in
          sede  di  prima  attuazione,  da  parte  dei  consigli   di
          amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo
          scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza    pubblica,    dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca.  Agli  esperti  non  e'
          riconosciuto  alcun  compenso  o  indennita'.  I   predetti
          statuti  sono  deliberati  previo   parere   dei   consigli
          scientifici»; 
                  d) alla lettera  g)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti   parole:   «,   nonche'    del    consiglio    di
          amministrazione  dell'Agenzia  spaziale   italiana   (ASI),
          prevedendo che con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca   siano   nominati   il
          presidente e gli altri quattro componenti,  dei  quali  uno
          designato  dal  Ministro  degli  affari  esteri,  uno   dal
          Ministro della difesa e uno dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 1. - 1. (Omissis). 
              2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1,  delle
          risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
          direttive del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dei
          piani e dei programmi di competenza  delle  amministrazioni
          dello Stato, di  osservazioni  e  proposte  delle  predette
          amministrazioni, e' predisposto,  approvato  e  annualmente
          aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente  decreto,  il
          Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di   durata
          triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione  europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo  conto  delle
          iniziative, dei  contributi  e  delle  realta'  di  ricerca
          regionali, definisce gli obiettivi generali e le  modalita'
          di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
          concorrono, con  risorse  disponibili  sui  loro  stati  di
          previsione o bilanci,  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi
          comprese, con le specificita' dei loro  ordinamenti  e  nel
          rispetto delle loro autonomie ed  attivita'  istituzionali,
          le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi  e  gli
          interventi possono essere specificati per  aree  tematiche,
          settori,  progetti,  agenzie,  enti   di   ricerca,   anche
          prevedendo apposite intese  tra  le  amministrazioni  dello
          Stato.».