Art. 10
Consigli scientifici o tecnico-scientifici
degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e
composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed
indicano analiticamente i casi e le modalita' di esercizio delle
funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di
pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo,
anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e
internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche'
l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le
attivita' delle regioni in materia di ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di
amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della
comunita' scientifica ed economica, appositamente previste dagli
statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti.