Art. 10 
 
 
             Consigli scientifici o tecnico-scientifici 
                        degli enti di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono  la  costituzione  e
composizione  di  consigli  scientifici  o   tecnico-scientifici   ed
indicano analiticamente i casi e  le  modalita'  di  esercizio  delle
funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti  di
pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo,
anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea  e
internazionale   della   ricerca,   incentivando   la    cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche'
l'introduzione di misure volte a favorire la  collaborazione  con  le
attivita'  delle  regioni  in  materia  di  ricerca   scientifica   e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
  2.  I  consigli  scientifici  sono  nominati   dal   consiglio   di
amministrazione, previo esperimento di forme di  consultazione  della
comunita' scientifica  ed  economica,  appositamente  previste  dagli
statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti.