Art. 10 Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca 1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalita' di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche' l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attivita' delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunita' scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti.