Art. 14 
 
 
          Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca 
 
  1. Le misure  di  razionalizzazione  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano  agli  enti
di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con
le  modalita'  ivi  previste,  predispongono  un  piano  volto   alla
razionalizzazione  della  localizzazione  degli  uffici,  anche   tra
diversi enti, nonche' alla realizzazione di economie di spesa. 
 
              Note all'art. 14: 
              - L'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419 recita: 
                «Art. 12 - 1. Gli enti pubblici ai quali  si  applica
          il presente decreto predispongono,  entro  l'anno  2000  e,
          successivamente, con cadenza biennale, entro un termine  da
          fissarsi con direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, un piano volto a  razionalizzare  la  allocazione
          degli uffici in  immobili  acquisiti  in  proprieta'  o  in
          locazione, anche attraverso l'utilizzo comune  di  immobili
          da parte di piu' enti, soprattutto per quanto attiene  alle
          sedi   periferiche,   anche   all'estero,   nonche'    alla
          realizzazione  di   economie   di   spesa   connesse   alla
          acquisizione e gestione in comune, su  base  convenzionale,
          di servizi da parte di piu' enti, ovvero, nel caso di  enti
          svolgenti compiti  omogenei,  attraverso  anche  la  comune
          utilizzazione di organi e attivita'. 
              2. Il piano di cui  al  comma  1  e'  trasmesso,  entro
          trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere  del
          collegio dei revisori,  all'amministrazione  o  istituzione
          vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica.  Il  Ministero  stesso  riferisce
          annualmente al Parlamento  sulla  attuazione  del  presente
          articolo,  indicando,  sulla  base  anche  di  una  analisi
          comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi  dati
          di  spesa  negli  ultimi  bilanci  consuntivi  degli  enti,
          criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese  di
          allocazione  e  per  servizi  suscettibili  di   conduzione
          comune. 
              3. Tenuto conto dei piani di  revisione  degli  enti  e
          della apposita relazione di cui al comma 2: 
                a)  i  Ministri  vigilanti,  di   concerto   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          impartiscono  agli  enti  direttive,   anche   subordinando
          l'approvazione  del  bilancio  preventivo   o   dei   piani
          pluriennali  degli   enti   alla   realizzazione   o   alla
          programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1; 
                b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle
          misure indicate. 
              4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1  che  non
          abbiano predisposto, nei termini  stabiliti,  il  piano  di
          revisione  per  l'utilizzo  degli  immobili,   i   Ministri
          vigilanti  adottano,  ovvero  propongono  al  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  una
          riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari
          previsti nel bilancio preventivo dello Stato.»