Art. 2 
 
 
                        Autonomia statutaria 
 
  1. Agli enti di ricerca e' riconosciuta  autonomia  statutaria  nel
rispetto dell'articolo 33, sesto comma,  della  Costituzione,  ed  in
coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata
alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11  marzo
2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano  i  propri  statuti  in
conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n.  165,
e del presente decreto legislativo, nonche'  con  quelli  compatibili
dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia  tra
gli  enti  di  ricerca,  le  strutture  universitarie  ed  il   mondo
dell'impresa,   nonche'   modelli   organizzativi    tendenti    alla
valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita'
scientifica nazionale di riferimento. 
  2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del
Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati,  sono
individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun  ente,
in coerenza con i  contenuti  del  PNR  e  gli  obiettivi  strategici
fissati dall'Unione europea. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  33,  sesto  comma,  della
          Costituzione, si veda la nota alle premesse. 
              - La Raccomandazione  della  Commissione  (2005/251/CE)
          dell'11  marzo  2005  riguardante  la  Carta  europea   dei
          ricercatori e un codice di condotta  per  l'assunzione  dei
          ricercatori  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea L75 del 22 marzo 2005, p. 67. 
              - Per i riferimenti della legge 27 settembre  2007,  n.
          165, si veda la nota alle premesse.