Art. 2 Autonomia statutaria 1. Agli enti di ricerca e' riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, nonche' con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonche' modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita' scientifica nazionale di riferimento. 2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, si veda la nota alle premesse. - La Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE) dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L75 del 22 marzo 2005, p. 67. - Per i riferimenti della legge 27 settembre 2007, n. 165, si veda la nota alle premesse.