Art. 3 
 
 
                    Statuti degli enti di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed  articolano  la
missione e gli obiettivi di  ricerca  tenuto  conto  degli  obiettivi
strategici fissati dal Ministro e dall'Unione  europea,  nonche'  dei
fabbisogni  e   del   modello   strutturale   di   organizzazione   e
funzionamento   previsti   per   il   raggiungimento   degli    scopi
istituzionali ed il buon andamento delle attivita'. 
  2. Gli  statuti  devono  prevedere  la  riduzione  del  numero  dei
componenti degli organi di direzione, amministrazione,  consulenza  e
controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire
trasparenza ed efficienza della gestione.  Le  specifiche  misure  di
snellimento devono comunque garantire l'alto  profilo  scientifico  e
professionale,   le    competenze    tecnico-organizzative    e    la
rappresentativita'  dei  componenti,  secondo  i   criteri   previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27  settembre  2007,
n. 165. 
  3. In sede di prima attuazione,  la  formulazione  e  deliberazione
degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai
consigli di amministrazione in carica alla  data  di  emanazione  del
presente decreto, integrati da cinque esperti  dotati  di  specifiche
competenze in relazione alle finalita' dell'ente  ed  al  particolare
compito conferito, nominati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, dal Ministro.  Agli  esperti  non  e'  riconosciuto
alcun compenso o  indennita'.  I  predetti  statuti  sono  deliberati
previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo.  In  caso  di
inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere
il Ministero in via  sostitutiva,  fatta  salva  la  possibilita'  di
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007,
n. 165. 
 
              Note all'art. 3: 
              - I commi 1, lettera f) e 5 dell'art. 1 della legge  27
          settembre 2007, n. 165, recitano: 
              «Art. 1. - 1.  Allo  scopo  di  promuovere,  sostenere,
          rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore  della
          ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza
          nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il
          Governo e' autorizzato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
          legislativi,  entro  il  31  dicembre  2009,  al  fine   di
          provvedere  al  riordino  della  disciplina  relativa  agli
          statuti e  agli  organi  di  governo  degli  enti  pubblici
          nazionali    di    ricerca,    vigilati    dal    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi indicati nell'art. 18  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: 
                a) (Omissis); 
                b) (Omissis); 
                c) (Omissis); 
                d) (Omissis); 
                e) (Omissis); 
                f) riordino degli organi statutari, con riduzione del
          numero dei loro componenti,  garantendone  altresi'  l'alto
          profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e
          prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti
          e dei componenti di  nomina  governativa  dei  consigli  di
          amministrazione, che sono l'organo di governo  degli  enti,
          tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte  da
          appositi comitati di selezione nominati di volta  in  volta
          dal Governo, assicurando negli stessi comitati  un'adeguata
          rappresentanza di  esponenti  della  comunita'  scientifica
          nazionale e internazionale e,  in  particolare,  di  quanti
          sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli  enti,
          ove esistenti, e comunque  escludendone  il  personale  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.» 
              «Art.   5.   -   Ferme   restando   le   procedure   di
          commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso  di
          modifiche statutarie inerenti  alla  missione  dell'ente  e
          alla  sua  struttura  di  governo,  ovvero  nel   caso   di
          comprovata  difficolta'  di  funzionamento  o  di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi  indicati  dal  Governo,  il
          Governo  puo'  procedere  al  commissariamento  degli  enti
          attraverso decreti sottoposti al parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine,   il   Governo   puo'   comunque   procedere    al
          commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non
          devono derivare oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
          Stato.».