Art. 3
Statuti degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la
missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi
strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonche' dei
fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e
funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi
istituzionali ed il buon andamento delle attivita'.
2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei
componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e
controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire
trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di
snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e
professionale, le competenze tecnico-organizzative e la
rappresentativita' dei componenti, secondo i criteri previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27 settembre 2007,
n. 165.
3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione
degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai
consigli di amministrazione in carica alla data di emanazione del
presente decreto, integrati da cinque esperti dotati di specifiche
competenze in relazione alle finalita' dell'ente ed al particolare
compito conferito, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non e' riconosciuto
alcun compenso o indennita'. I predetti statuti sono deliberati
previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di
inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere
il Ministero in via sostitutiva, fatta salva la possibilita' di
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007,
n. 165.
Note all'art. 3:
- I commi 1, lettera f) e 5 dell'art. 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165, recitano:
«Art. 1. - 1. Allo scopo di promuovere, sostenere,
rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della
ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza
nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il
Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di
provvedere al riordino della disciplina relativa agli
statuti e agli organi di governo degli enti pubblici
nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi indicati nell'art. 18 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) (Omissis);
d) (Omissis);
e) (Omissis);
f) riordino degli organi statutari, con riduzione del
numero dei loro componenti, garantendone altresi' l'alto
profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e
prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti
e dei componenti di nomina governativa dei consigli di
amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti,
tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da
appositi comitati di selezione nominati di volta in volta
dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata
rappresentanza di esponenti della comunita' scientifica
nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti
sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti,
ove esistenti, e comunque escludendone il personale del
Ministero dell'universita' e della ricerca.»
«Art. 5. - Ferme restando le procedure di
commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di
modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e
alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di
comprovata difficolta' di funzionamento o di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il
Governo puo' procedere al commissariamento degli enti
attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere al
commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non
devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.».