Art. 3 Statuti degli enti di ricerca 1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonche' dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attivita'. 2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentativita' dei componenti, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27 settembre 2007, n. 165. 3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai consigli di amministrazione in carica alla data di emanazione del presente decreto, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalita' dell'ente ed al particolare compito conferito, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere il Ministero in via sostitutiva, fatta salva la possibilita' di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Note all'art. 3: - I commi 1, lettera f) e 5 dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recitano: «Art. 1. - 1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis); d) (Omissis); e) (Omissis); f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresi' l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunita' scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'universita' e della ricerca.» «Art. 5. - Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficolta' di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo puo' procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo puo' comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».