Art. 4 
 
                 Finanziamento degli enti di ricerca 
 
  1. La ripartizione del fondo ordinario  per  gli  enti  di  ricerca
finanziati  dal  Ministero,  di  cui  all'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  e  successive  modificazioni,  e'
effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva,  di
cui all'articolo 5, nonche' tenendo  conto  della  valutazione  della
qualita'  dei  risultati  della  ricerca,   effettuata   dall'Agenzia
nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). 
  2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di  promuovere  e  sostenere
l'incremento qualitativo dell'attivita'  scientifica  degli  enti  di
ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di  cui  al
comma  1,  con  progressivi  incrementi  negli  anni  successivi,  e'
destinata  al  finanziamento  premiale  di  specifici   programmi   e
progetti, anche congiunti,  proposti  dagli  enti.  I  criteri  e  le
motivazioni di assegnazione della predetta  quota  sono  disciplinate
con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. 
 
              Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
          1998, n. 204, e' il seguente: 
                «Art. 7. - 1. Competenze del MURST. A partire dal  1°
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR), di cui  all'art.  11  della
          legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di  cui  all'art.
          15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
          , e  all'art.  5  della  legge  31  maggio  1995,  n.  233;
          all'Osservatorio  geofisico  sperimentale  (OGS),  di   cui
          all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
          agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,  comma
          43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai
          sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge  5
          agosto  1978,  n.  468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio  1999,
          i contributi all'Istituto nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM), di cui all'art. 11, comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.   506,   nonche'   altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,  lettera
          d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468  ,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
          9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti  salvi  le
          deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo  fino
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
                a) (Omissis); 
                b) nella lettera c)  del  comma  1  dell'art.  2,  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                c) (Omissis); 
                d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                e) (Omissis); 
                f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; 
                g) i commi 1 e 2 dell'art. 3  sono  soppressi  e  nel
          comma 3 dell'art.  3  le  parole  «sentito  il  CNST»  sono
          soppresse; 
                h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole  da  «il  quale»
          fino a «richiesta» sono soppresse; 
                i) l'art. 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo  periodo,  dell'art.  51  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'art. 64  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9  maggio  1989,  n.
          168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica  nella  parte
          in  cui  sono  previste  loro   osservazioni   e   proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge  9  maggio
          1989, n. 168, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          alle  quali   si   uniforma   il   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge  n.  266
          del 1997.».