Art. 5 
 
 
Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione  strategica
                decennale degli enti di ricerca - DVS 
 
  1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della
pianificazione operativa i consigli di  amministrazione  dei  singoli
enti di ricerca, previo parere dei rispettivi  consigli  scientifici,
adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente,  ed
elaborano  un  documento  di   visione   strategica   decennale,   in
conformita' alle particolari  disposizioni  definite  nei  rispettivi
statuti e regolamenti. 
  2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal  Ministero,  anche
ai fini  della  identificazione  e  dello  sviluppo  degli  obiettivi
generali  di  sistema,  del  coordinamento  dei  piani  triennali  di
attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del  fondo
ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. 
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  coordinamento  ed
armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero,  tenuto  conto  degli
obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione  della
elaborazione di nuovi indirizzi, svolge  una  specifica  funzione  di
preventiva valutazione comparativa e di  indirizzo  strategico.  Tale
funzione e' prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e  dei  DVS
ovvero anche impartendo  dirette  indicazioni  volte  a  favorire  il
perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo  iniziative  basate
su  modalita'  di  carattere  selettivo   atte   a   sollecitare   la
collaborazione tra i diversi enti  in  funzione  della  promozione  e
realizzazione di progetti congiunti. 
  A tale  fine  il  Ministero  puo'  avvalersi  del  supporto,  anche
individuale, di dipendenti di enti di ricerca e universita', anche in
forma  di  comando,  sulla   base   di   apposite   intese   con   le
amministrazioni di appartenenza. 
  4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli  enti  di
ricerca determinano la consistenza e le  variazioni  dell'organico  e
del piano di fabbisogno  del  personale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali.  L'approvazione   del   fabbisogno   del   personale,   la
consistenza e le variazioni  dell'organico  da  parte  del  Ministero
avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e  delle
finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.