Art. 5 Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS 1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformita' alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti. 2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. 3. Per il perseguimento delle finalita' di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Tale funzione e' prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate su modalita' di carattere selettivo atte a sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e realizzazione di progetti congiunti. A tale fine il Ministero puo' avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e universita', anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza. 4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.