Art. 7 
 
 
        Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti 
 
  1. Gli statuti  e  i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', e del personale degli enti di ricerca sono formulati  e
adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti,  previo
controllo di legittimita' e di merito esercitato dal Ministro. 
  2.  Il  Ministero  esercita  il  controllo   sui   regolamenti   di
amministrazione,  finanza  e  contabilita',  sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto  concerne  i  regolamenti
del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. Il  controllo  e  l'approvazione  da  parte  del  Ministero  dei
predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta  giorni  dalla
ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in  assenza  di  formali
osservazioni  di  legittimita'  o  di  merito,  gli  statuti   ed   i
regolamenti si intendono approvati e divengono  efficaci.  Lo  stesso
procedimento si applica anche per le successive modificazioni.