Art. 7 Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti 1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo di legittimita' e di merito esercitato dal Ministro. 2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica. 3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimita' o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.