Art. 8 Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca 1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non puo' superare: a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unita' di personale; b) tre componenti negli altri casi. 2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati gia' espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 8: - Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recita: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».