Art. 8 
 
 
         Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca 
 
  1. Il  numero  dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione,
compreso il presidente, non puo' superare: 
    a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo
pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento  del  fondo  di
funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre  cinquecento
unita' di personale; 
    b) tre componenti negli altri casi. 
  2. I componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  compreso  il
presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in  carica
quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi
si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6,  comma
2,  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  anche  con
riferimento ai mandati gia' espletati prima  dell'entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 
 
              Note all'art. 8: 
              - Il comma 2 dell'art.  6  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, recita: 
                «2. La nomina dei presidenti degli enti  di  ricerca,
          dell'Istituto per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro competente, sentite  le  commissioni  parlamentari
          competenti,  fatte  salve  le  procedure  di   designazione
          previste dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti  e
          istituzioni. I presidenti degli enti  di  cui  al  presente
          comma possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di  due
          mandati. Il  periodo  svolto  in  qualita'  di  commissario
          straordinario  e'  comunque  computato  come   un   mandato
          presidenziale. I presidenti degli enti di cui  al  presente
          comma, in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la cui permanenza nella stessa  eccede  i
          predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».