Art. 9 Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto nazionale di fisica nucleare 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' composto da sette componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione delle comunita' scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti. 2. Al fine di sostenere la competitivita' anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonche' nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilita' del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attivita' polari. 3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro, e' costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. 4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e' ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.