Art. 9 
 
 
Consiglio nazionale  delle  ricerche,  Agenzia  spaziale  italiana  e
                Istituto nazionale di fisica nucleare 
 
  1. Il consiglio di amministrazione del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  (CNR)  e'  composto  da   sette   componenti   scelti   tra
personalita' di alta  qualificazione  tecnico-scientifica  nel  campo
della  ricerca,  di  comprovata  esperienza  gestionale  di  enti  ed
istituzioni pubbliche o private, di cui:  quattro,  tra  i  quali  il
presidente, designati dal Ministro, di cui  uno  su  indicazione  del
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno  dalla
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane,   uno   dalla
Confindustria ed  uno  espressione  delle  comunita'  scientifica  di
riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10
puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  anche  a   livello
internazionale delle  competenze  di  ricerca,  lo  statuto  del  CNR
assegna  ai  dipartimenti  interni  anche  un   ruolo   centrale   di
riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari
in ambito  nazionale,  nonche'  nell'affidamento  agli  istituti  dei
programmi e  progetti  di  ricerca  ed  assegnazione  delle  relative
risorse, ferme restando le specifiche  competenze  e  responsabilita'
del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto  del  CNR  puo'
altresi' prevedere una struttura organizzativa  di  programmazione  e
coordinamento delle attivita' polari. 
  3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale  italiana,
nominato con decreto del Ministro, e' costituito dal presidente e  da
altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro  degli
affari esteri, uno dal Ministro  della  difesa  e  uno  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare   (INFN)   e'   ridotta   dei   due   componenti
rappresentativi degli enti di livello non  ministeriale.  Restano  in
vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento  dell'ente
relative alla nomina degli organi statutari.