IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in
particolare, gli articoli 1, 2 e 30; 
  Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva  93/15/CEE,  di  un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
civile; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,  di  recepimento
della  direttiva   93/15/CEE,   relativa   all'armonizzazione   delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e  controllo  degli
esplosivi per uso civile; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  un  sistema  armonizzato  di
identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
civile. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per  «esplosivi»:  gli
oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo  2
gennaio 1997, n. 7, e  per  «testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad  essere  utilizzati
dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad  essere
direttamente  utilizzati  dagli  stabilimenti  militari  dell'Agenzia
industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme  restando  le
disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione  di  tali
prodotti previste dall'articolo 53 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; 
  b) agli articoli  pirotecnici,  ovvero  ai  manufatti  classificati
nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  successive  modificazioni,
qualificati come  tali  dall'allegato  I  alla  direttiva  2004/57/CE
ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; 
  c) alle munizioni per uso civile; 
  d) agli esplosivi  trasportati  e  consegnati  alla  rinfusa  o  in
autopompe,  sempre  che   siano   destinati   ad   essere   scaricati
direttamente nel fornello di mina; 
  e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento
e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. 
  4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed  e)  del  comma  3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate  in  attuazione
del medesimo articolo, fermo restando il divieto  di  immissione  sul
territorio nazionale ed impiego  da  parte  di  soggetti  diversi  da
quelli individuati dalle predette disposizioni. 
 
    

          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              - Gli articoli 1, 2 e 30 della legge 7 luglio 2009,  n.
          88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,  n.
          161 S.O. cosi' recitano:
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva.
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni.
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni.
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6.
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11.
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.».
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali:
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi;
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione;
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'  art.  117,  quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183;
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega;
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
              h) quando non siano d'ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.».
              «Art. 30 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/43/CE  relativa  all'istituzione,  a  norma
          della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione
          e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso  civile).  -  1.
          Nella   predisposizione   del   decreto   legislativo   per
          l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della  Commissione,
          del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma  della
          direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un  sistema   di
          identificazione e tracciabilita' degli  esplosivi  per  uso
          civile, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
          criteri direttivi di  cui  all'art.  2,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  prevedere  che  il  sistema   per   assicurare   la
          trattazione dei procedimenti e la  conservazione  dei  dati
          concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi  alla
          fabbricazione,   importazione,   esportazione,    transito,
          trasferimento   comunitario,   trasporto,    tracciabilita'
          amministrativa ed identificazione univoca degli  esplosivi,
          e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia  assicurato
          dal  Ministero  dell'interno,   con   le   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, e dai titolari delle  licenze  mediante  procedure
          automatizzate;
              b) prevedere, per gli  esplosivi  ammessi  nel  mercato
          civile, modalita' di etichettature atte  a  distinguere  la
          destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o
          delle forze di polizia;
              c) prevedere l'introduzione  di  sanzioni  penali,  nei
          limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre  1967,  n.  895,
          per  le  violazioni  al  divieto   di   detenzione   e   di
          introduzione nel territorio nazionale degli  esplodenti  di
          cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti
          dei sistemi armonizzati di  identificazione  univoca  e  di
          tracciabilita';  prevedere,  inoltre,   l'introduzione   di
          sanzioni, anche di natura penale, per le  altre  infrazioni
          alla legislazione  nazionale  di  attuazione  della  citata
          direttiva 2008/43/CE.
              2. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».
              - La direttiva 2008/43/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          5 aprile 2008, n. L 94.
              - La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          15 maggio 1993, n. L 121.
              - Il decreto legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
              - La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          15 maggio 1993, n. L 121.
              -  Il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
              -  Il  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173,
          e convertito, con modificazioni,  dalla  legge,  31  luglio
          2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto
          2005, n. 177.

          Note all'art. 1:
          - L'allegato I del citato  decreto  legislativo  2  gennaio
          1997, n. 7, cosi' recita:

    

         Parte di provvedimento in formato grafico

          - Per il regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
          - L'allegato A del regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,
          pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  26
          giugno 1940, n. 149, cosi' recita: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

          [1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci  a
          proietto  metallico  per  artiglieria  carichi   ma   senza
          cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo. 
          [2] V/E se per armi in libera vendita. 
          [3] Munizioni a caricamento speciale. 
          [4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale». 
          [5] IV se si tratta di flash bomb  o  da  fucile  I  se  di
          mortaio o d'aereo. 
          [6] Quando comuni capsule per cartucce. 
          [7] Se da cannone. Se artificio IV. 
          [8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D. 
          [9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria. 
          [10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano. 
          [11] V qualora non d'artiglieria. 
          [12] Anche se altamente insensibile. 
          [13]  Il  fuoco  classificato  1.4  S  e'   un   giocattolo
          blisterato o un artificio di V cat. D/E. 
          [14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili. 
          [15]  Solo  se  combustibile  come  i  due   che   seguono,
          altrimenti V/A. 
          [16] Se a bossolo combustibile. 
          [**] La classificazione in una delle  cinque  categorie  di
          cui all'art. 82 del regolamento a testo unico  delle  leggi
          di   pubblica   sicurezza,    dipende    dalla    tipologia
          dell'esplosivo.». 
          La direttiva 2004/57/CE e' pubblicata  G.U.U.E.  29  aprile
          2004, n. L 127. 
          L'art.  8  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155,  cosi'
          recita: 
          «Art. 8 (Contributi figurativi).  -  Ai  fini  del  calcolo
          della   retribuzione   annua   pensionabile,   il    valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti  dalle
          disposizioni in vigore e'  determinato  sulla  media  delle
          retribuzioni settimanali percepite in  costanza  di  lavoro
          nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi  o,
          nell'anno  di  decorrenza  della  pensione,   nel   periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse  le  retribuzioni
          settimanali percepite  in  misura  ridotta  per  uno  degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto all'accredito di contribuzione figurativa o  per  i
          trattamenti di integrazione salariale. 
          Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni
          effettive, il valore retributivo da attribuire  ai  periodi
          riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento
          all'anno  solare  immediatamente   precedente   nel   quale
          risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per
          i  periodi  anteriori   all'iscrizione   nell'assicurazione
          generale obbligatoria il valore retributivo  da  attribuire
          e' determinato con riferimento alla retribuzione  percepita
          nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione. 
          Qualora in corrispondenza degli  eventi  di  cui  al  primo
          comma  sia  richiesto  il  riconoscimento   figurativo   ad
          integrazione  della  retribuzione,  la  media   retributiva
          dell'anno solare e' determinata escludendo le  retribuzioni
          settimanali percepite in misura ridotta.  In  tale  ipotesi
          ciascuna settimana  a  retribuzione  ridotta  e'  integrata
          figurativamente fino a concorrenza del  valore  retributivo
          riconoscibile, in caso di totale mancanza di  retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi. 
          I  periodi  di  sospensione,  per  i   quali   e'   ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per  il  conseguimento  del  diritto  alla   pensione   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per  la
          determinazione della  sua  misura.  Per  detti  periodi  il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. 
          Le somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
          figurativa relativamente ai periodi  di  sospensione  e  di
          riduzione d'orario, per i quali e'  ammessa  l'integrazione
          salariale, sono versate, a carico della Cassa  integrazione
          guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
          Il datore di lavoro e' tenuto a fornire  i  dati  necessari
          per il calcolo dei valori retributivi di cui ai  precedenti
          commi secondo criteri e modalita' stabiliti  dal  consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale. 
          Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,   ai   fini   della
          determinazione dei requisiti contributivi per il diritto  a
          pensione  e  per  il  calcolo  della   retribuzione   annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e' pari a sei giornate. La retribuzione  da  calcolare  per
          ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi  dell'art.
          28 del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1968, n. 488, per l'anno  solare  in  cui  si  collocano  i
          periodi riconosciuti figurativamente. 
          In deroga a quanto previsto dal primo  comma  del  presente
          articolo ai lavoratori collocati in  aspettativa  ai  sensi
          dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini del calcolo  della  pensione  sono  commisurate  della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
          aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione  alla
          dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
          qualifica. Per i lavoratori collocati  in  aspettativa  che
          non abbiano regolato mediante specifiche normative  interne
          o contrattuali il trattamento economico del  personale,  si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate dai contratti nazionali collettivi  di  lavoro  per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
          Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1  della
          legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955,
          n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 
          Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
          anche per il trasferimento  dei  contributi  figurativi  ad
          altri  enti  previdenziali  per  richieste  presentate  dai
          lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».